Con il mese appena iniziato sono scattate importanti novità per beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico in casa e non solo. Dal 1° luglio 2023, infatti, per ottenere il superbonus e gli altri bonus edilizi su lavori la cui spesa supera i 516mila euro, sarà necessario affidare gli interventi soltanto a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, risultino in possesso della certificazione Soa. Scopriamo di cosa si tratta e tutto quello che bisogna sapere.
Certificazione Soa obbligatoria
In base alle ultime novità, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per gli interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è possibile esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione Soa, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici. Per individuare i lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali è necessaria la certificazione Soa, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.
L’obbligo di certificazione Soa riguarda sia la fruizione della detrazione Irpef che l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. L’obbligo è riferito imprese che lavorano nei cantieri agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’obbligo di certificazione Soa non si applica, invece, alla detrazione delle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (bonus del 50% sul 25% del prezzo di vendita) né al sismabonus acquisto.
Attestazione Soa per i bonus edilizi, i diversi step
Nello specifico, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1), per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione Soa;
a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Dal 1° luglio 2023 (comma 2), per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione Soa.
Secondo quanto chiarito dalla circolare, per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data “è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl n. 34 del 2020 a prescindere dalla Soa, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023”.
Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, nel caso in cui le imprese abbiano acquisito la certificazione Soa o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali solo se è stata rilasciata la certificazione Soa.
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