
Per la sostituzione del climatizzare è possibile beneficiare di una detrazione fiscale. Ma di quale nello specifico? Sul punto è intervenuto il Fisco, che ha spiegato in quali casi è possibile richiedere il bonus ristrutturazioni al 50% e in quali invece l’ecobonus al 65%. Facendo attenzione al fatto che per il medesimo intervento non è possibile richiedere entrambe le agevolazioni. Si deve optare per l’una o per l’altra.
Sostituzione del climatizzatore, quale detrazione nel 2023
Il chiarimento è arrivato in seguito a un quesito posto a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate: “Devo sostituire il climatizzatore nella mia abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. Vorrei capire se posso richiedere la detrazione per manutenzione straordinaria del 50% o quella per la riqualificazione energetica del 65%”.

Sostituzione del climatizzatore, la detrazione al 50%
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha spiegato che “la sostituzione, integrale o parziale, del vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra, in generale, tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir (detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro). L’intervento può essere assimilato, infatti, alla ‘manutenzione straordinaria’ (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull’edilizia)”. Via libera, dunque, al bonus ristrutturazioni al 50% per la sostituzione del climatizzatore con un impianto dotato di pompa di calore.
Sostituzione del climatizzatore, la detrazione al 65%
Il Fisco ha però anche spiegato che, se il nuovo impianto di climatizzazione presenta determinate caratteristiche tecniche, “lo stesso intervento di sostituzione può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute, nel limite massimo di 30.000 euro”. Sottolineando, in particolare, che “per richiedere l’agevolazione del 65% l’intervento deve rispettare i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020”.
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