Il Fisco è intervenuto in tema di attestazione Soa e subappalto, chiarendo quali sono le regole. Prima di vedere quanto precisato, è necessario ricordare che la certificazione, in un primo momento obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, con il decreto Ucraina si è resa necessaria per tutti i lavori edilizi quando l’importo supera i 516.000 euro.
Attestazione Soa e imprese
In particolare, la circolare n. 10/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, decreto Ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione Soa, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.
Ma cosa accade in tema di attestazione Soa e subappalto? A tal proposito, è stato posto a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, il seguente quesito: “L’attestazione Soa, richiesta alle imprese appaltatrici che realizzano interventi edilizi di importo superiore a 516.000 euro, deve essere posseduta anche dalle eventuali imprese subappaltatrici che realizzano solo una parte dei lavori e il cui importo è al di sotto di questo valore?”.
Attestazione Soa, i requisiti
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha ricordato che per promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano interventi edilizi di importo rilevante, per i quali è possibile richiedere gli incentivi fiscali indicati negli articoli 119 e 121 (comma 2) del decreto legge n. 34/2020, e per contrastare il fenomeno delle frodi, il decreto legge n. 21/2022 (articolo 10-bis) ha previsto che se i lavori da realizzare sono di importo superiore a 516.000 euro le agevolazioni potranno essere riconosciute a condizione che l’esecuzione degli interventi venga affidata a imprese che siano in possesso della certificazione Soa di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
Il decreto legge n. 11/2023 (articolo 2-ter, comma 1, lettera d) ha poi disposto che il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
Il Fisco ha infine sottolineato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/2023, quando i lavori sono dati in subappalto “le condizioni Soa devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo se le stesse eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro”.
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