Cosa dicono le norme
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Detrazione delle spese per il dottorato di ricerca
Detrazione delle spese per il dottorato di ricerca GTRES

È possibile beneficiare della detrazione delle spese per il dottorato di ricerca? In tal caso, qual è la percentuale detraibile? Lo ha spiegato il Fisco ricordando quanto previsto dalla normativa, in particolare dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Vediamo dunque quanto spiegato e cosa è necessario sapere partendo proprio da quanto disposto dalla norma. 

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “La detrazione per le spese di istruzione riguarda solo gli studenti o anche chi ha un dottorato di ricerca erogato dall’Università?”. 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir, ossia: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”. 

Il Fisco ha spiegato poi che, “a tal riguardo la risoluzione n. 11/2010 ha precisato che, coerentemente con il contesto applicativo della norma agevolativa, i corsi di dottorato di ricerca possano considerarsi ‘corsi di istruzione universitaria’ al fine di poter usufruire del beneficio previsto dalla citata lettera e)”. 

Aggiungendo che “come indicato nel decreto ministeriale n. 270/2004 e dalla legge n. 210/1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (circolare n. 14/2023)”.

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