Ecco quali sono le disposizioni in materia
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Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa possono essere sfruttate anche nel caso di donazione? E, in questa situazione, quali sono le regole da seguire? Le risposte a queste domande sono state fornite direttamente dal Fisco, che è tornato sul tema e ha ricordato quali sono le disposizioni in materia. Vediamo quanto precisato, con particolare attenzione a cosa dice la legge e la specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Posso usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa se ricevo in donazione un immobile dai miei genitori? Oppure il beneficio vale solo in caso di acquisto?”.

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha innanzitutto ribadito quanto disposto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016). Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2016 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano anche a chi possiede già un immobile acquistato con lo stesso beneficio, a condizione che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto. Via libera dunque al beneficio fiscale per l’acquisto della prima abitazione anche nel caso in cui si possieda già un immobile acquistato con le agevolazioni, a patto che si proceda alla vendita della casa pre-posseduta entro un anno da nuovo acquisto.

Ma cosa accade in caso di donazione? Sul punto è necessario fare riferimento alla circolare n. 12/2016, secondo la quale l’agevolazione si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito – quindi donazione o successione –, purché nell’atto risulti l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno

Decadenza delle agevolazioni prima casa in caso di donazione

Se invece nell’atto non dovesse risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si perdono e diventa necessario versare le imposte dovute.

Si ricorda infatti che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa permettono, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, di versare un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%), un’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e un’imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro.

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