Ecco cosa è stato precisato con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025
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L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta in tema di super sismabonus 110, la detrazione prevista dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (il decreto Rilancio) e ha chiarito che la detrazione può essere applicata per le spese sostenute dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile. Ma vediamo quanto precisato con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025.

Secondo quanto stabilito con la risoluzione n. 66, il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un fabbricato danneggiato dal terremoto può accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al superbonus con percentuale del 110% per lavori sostenuti nel 2025 anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile. 

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto sottolineato qual è il quadro normativo che disciplina il superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio e ha ricordato che, a determinate condizioni, la maxi agevolazione continua a essere applicata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, “per gli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati da eventi sismici secondo le indicazione del comma 8-ter dello stesso articolo che, a sua volta, fa riferimento ai precedenti commi 1­ter, 4­ter e 4­quater, che disciplinano il calcolo della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici”.

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che per accedere al beneficio è necessario che l’immobile sia di natura residenziale, che il danno sia stato causato da un evento sismico, come certificato da una scheda tecnica (AeDES) con esito B, C o E, e che l’immobile si trovi in un Comune in stato d’emergenza dichiarato. Non è necessario che si tratti di una prima casa.

In merito alla Cilas intestata al convivente, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 17/2023, che, in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha precisato che “ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”. Come indicato nella stessa circolare, si tratta di chiarimenti che “devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al superbonus”.

Con la stessa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che è possibile beneficiare del superbonus 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi. Il documento di prassi ha precisato che il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura “compensativa” alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che è la norma di riferimento per il superbonus.

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