Quando si parla degli obblighi informativi della banca nei confronti di un investitore, oltre al contratto quadro ci sono anche i singoli obblighi di acquisto. Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 16820 della Prima sezione civile.
La Cassazione ha accolto l’impugnazione presentata da una coppia che chiedeva la risoluzione per inadempimento di due ordini di acquisto di bond argentini. La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso la nullità degli ordini per assenza del contratto quadro, visto che, quanto a quest’ultimo, si trattava di un profilo d’invalidità non dedotto dalla coppia. In merito poi alla risoluzione per inadempimento, la Corte d’appello aveva ritenuto che il richiamo agli obblighi di informazione e all’adeguatezza dell’operazione erano riferibili esclusivamente all’esecuzione del contratto quadro.
L’obbligo di informazione a carico dell’intermediario è più ampio
Con la sentenza n. 16820 la Cassazione ha ricordato, da una parte, che è vero che la delibera Consob del 1997 n. 10943, nel disciplinare gli obblighi informativi degli intermediari, ne colloca l’adempimento per lo più nella fase anteriore alle operazioni di investimento, ma dall’altra va considerato che l’obbligo di informazione che la legge mette a carico dell’intermediario è più ampio. Questo significa che non può essere circoscritto all’accertamento dell’esperienza dell’investitore in materia finanziaria, alla verifica della sua situazione patrimoniale e dei suoi obiettivi di investimento oppure, ancora, alla sua propensione al rischio.
I vincoli informativi caratterizzano tutte le fasi del rapporto tra intermediario e cliente, l’intero suo svolgimento: dal momento precedente alla firma del contratto quadro a quella successiva dello svolgimento delle singole operazioni, a quella dell’esecuzione.
I principi cui deve uniformarsi la condotta dell’intermediario sono quelli della correttezza, della diligenza, della trasparenza. In questo senso si esprime sia la legge, a tal proposito la sentenza richiama l’articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 415 del 1996, sia la Consob, con una previsione di chiusura che mette in capo all’intermediario l’obbligo di operare comunque in maniera tale da ottenere da ogni servizio di investimento il migliore risultato possibile, anche in rapporto al livello di rischio scelto dall’investitore.
La Cassazione ha quindi evidenziato che “non può condividersi l’idea, sottesa al ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, che gli stessi debbano ritenersi adempiuti (o comunque superati) con il perfezionamento delle predette operazioni, quasi che tale momento segnasse il definitivo esaurimento della funzione propria del contratto quadro”.
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