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Aprendo i lavori della direzione nazionale del partito democratico, la scorsa settimana, il presidente del  consiglio Matteo renzi ha chiaramente detto che la riforma dell'apprendistato e dei contratti a termine è intoccabile. Eppure le polemiche sul jobs act e sul decreto lavoro stilato dal ministro giuliano poletti sono tante. Vediamo le differenze previste tra il nuovo e il vecchio contratto a termine

- Causalità: con il nuovo contratto a termine il requisito di causalità viene meno. Questo vuol dire che il datore di lavoro, fino a un massimo di 36 mesi, non deve più specificare i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per cui sceglie di mettere un termine al contratto di lavoro. Secondo la regola precedente era necessario apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La causale poteva non essere specificata solo nell'ambito di un rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi

- Proroga: secondo quanto stabilito dal decreto poletti, il contratto a termine può essere prorogato fino a 8 volte nell'ambito dei 36 mesi e non sono necessarie delle pause. Inoltre è stato cancellato il passaggio che consentiva la proroga a condizione che fosse richiesta da ragioni oggettive ed è stato stabilito che l'apposizione del termine è da considerarsi nulla se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. In precedenza era ammessa una sola proroga del contratto determinata da "ragioni oggettive" che ne giustificavano la necessità di rinnovo ed era necessario che la proroga facesse riferimento alla stessa mansione per cui era stato stipulato il primo contratto

- Numero contratti: per quanto riguarda il numero complessivo di contratti nella stessa azienda, il decreto poletti ha stabilito che non devono superare il limite del 20% dell'organico complessivo presente nella stessa azienda, eccezion fatta per le imprese fino a 5 dipendenti che possono stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Rimangono, comunque, le disposizioni della precedente normativa secondo le quali con la contrattazione collettiva è possibile modificare il tetto del 20% e rimangono le esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Prima del decreto poletti non esisteva un tetto stabilito per legge, la possibilità di individuare le soglie dell'eventuale contingentamento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato era affidata ai contratti collettivi nazionali

 

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