Commenti: 0

La nuova indennità di disoccupazione, Naspi, è ormai realtà. Il sussidio è entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2015. A fornire ora tutti i chiarimenti necessari è la circolare 94/2015 pubblicata dall’Inps.

Le istruzioni contenute nella circolare Inps rendono definitivamente operative le disposizioni del D. Lgs. 22/2015 emanato dal governo, al fine di determinare un riordino degli ammortizzatori sociali, in attuazione della delega sul lavoro.

Destinatari – Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni relative alla Naspi non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Si precisa infine che la categoria dei  collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata Dis-Coll.

Requisiti – La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo e misura – L’indennità è rapportata a una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, l’indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. La Naspi si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione). Alla Naspi, infine, non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.

Durata della prestazione – La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Presentazione della domanda – Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione: web, direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell’Istituto; enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; contact center integrato Inps-Inail, n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile.

Decadenza della prestazione – Il beneficiario decade dalla fruizione della Naspi, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi; f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4,  co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92. L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account