
L'articolo 14 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha disposto la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito.
L'articolo 14 del decreto Agosto 2020 in tema di licenziamenti recita così:
"1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, ((nei casi)) in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo ((2112 del codice civile, o)) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso".
Il blocco dei licenziamenti previsto dal decreto Agosto copre l'intero periodo di estensione della cassa integrazione. Di conseguenza, per tutto il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o dell'esonero del versamento dei contributi, i licenziamenti sono bloccati. Poiché la cassa integrazione e l'esonero del versamento dei contributi sono stati estesi fino al 31 dicembre 2020, il blocco dei licenziamenti è previsto per lo stesso arco di tempo.
Ma ci sono alcuni casi in cui i licenziamenti sono possibili in caso di:
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.
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