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La proroga al 30 giugno sta per scadere. La domanda ricorrente, da un po’ di tempo, è sempre la stessa: cosa succederà dopo la scadenza dello smart working nel 2023? A partire dalla data indicata, infatti, lavoratori fragili (del settore pubblico e privato) e genitori con figli fino a 14 anni (solo nel privato) non avranno più diritto alla modalità di lavoro agile. Scopriamo insieme quali sono i possibili scenari all’orizzonte secondo le ultimissime indiscrezioni e notizie.

Da quando è attiva la proroga smart working?

L’ultima proroga dello smart working 2023 era stata attivata lo scorso 5 marzo, dopo vari rinnovi partiti dalla misura introdotta durante la pandemia. Ma, il 5 maggio 2023, ha ufficialmente dichiarato chiusa la pandemia. Per questo, prima della scadenza del 30 giugno la ministra del Lavoro Marina Calderone dovrà valutare il dossier e decidere se prolungare ulteriormente la possibilità di lavorare da remoto per alcune categorie di dipendenti.

Chi sono i lavoratori fragili?

Vengono considerati lavoratori fragili quei dipendenti affetti da malattie croniche che hanno portato a condizioni di immunodeficienza, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o che siano affetti da più co-morbilità, anche in relazione all’età, e che per questi motivi abbiano un rischio più alto di contrarre l’infezione da covid in una forma più aggressiva.

Quando termina lo smart working per i fragili?

Lo smart working per i lavoratori fragili nel 2023 è in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Lo stesso discorso, a meno che non intervenga un’ulteriore proroga, vale anche per i genitori con figli fino a 14 anni impiegati nel settore privato (per i dipendenti pubblici già non era più prevista la modalità di lavoro agile).

Cosa succederà dopo la scadenza dello smart working?

La scadenza per lo smart working è prevista per il 30 giugno. Il che significa che, in assenza di una nuova proroga, dal 1º luglio 2023 i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 dovranno tornare a lavorare in presenza. Tuttavia, le aziende e i dipendenti possono sempre trovare un accordo le parti disciplinando il lavoro agile.

Già nel primo post pandemia si sono registrati una molti accordi aziendali tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali; in molti casi sono previsti due o tre giorni di lavoro da remoto la settimana alternati da giorni in presenza.

In linea generale, in ogni impresa è prevista l’applicazione dell’articolo 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), che stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano caregivers.

Nel dettaglio, se queste categorie di lavoratori chiedono di fruire del lavoro agile, non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferite o sottoposte ad altra misura organizzativa che possa ripercuotersi negativamente sulle condizioni di lavoro.

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