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I requisiti per la sanatoria urbanistica e paesaggistica
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Una recente sentenza del Tar della Toscana è intervenuta in tema di rilascio della sanatoria urbanistica e paesaggistica. Il caso riguardava un edificio i cui volumi erano stati aumentati. Vediamo i requisiti che sono stati evidenziati.

Entrando nel dettaglio della questione presa in esame, il proprietario di un edificio aveva rialzato il sottotetto dell’immobile stesso senza essere in possesso di alcuna autorizzazione. Questi nuovi volumi erano stati destinati a deposito e raccolta dell’acqua, piccolo vano ripostiglio e servizio igienico.

Per ottenere la sanatoria per le opere di rialzo effettuate, il proprietario in questione aveva presentato al Comune un’istanza per ottenere l'attestazione di conformità della sanatoria urbanistica e un’altra per accertare la compatibilità paesaggistica. Tuttavia, l’amministrazione locale le ha rigettate in blocco, in quanto l’ampliamento volumetrico non poteva essere giustificato come locale tecnico viste le dimensioni considerevoli.

Il proprietario dell’edificio ha poi presentato ricorso al Tar in quanto, a suo dire, la sanatoria paesaggistica gli sarebbe stata negata ingiustamente, considerando anche il fatto che la Commissione comunale per il Paesaggio aveva già espresso parere positivo circa compatibilità paesaggista.

Tuttavia, il Tar ha confermato il parere del Comune, in quanto l’intervento sull’edificio in esame ha ampliato la scala di collegamento tra sottotetto e piano inferiore, la sostituzione del pergolato e la realizzazione di una finestra. Tutti i lavori, quindi, non erano finalizzati alla creazione di un vano tecnico.

Il Tar ha inoltre specificato che, anche nel caso in cui si trattasse di un vano tecnico, l’opera non avrebbe ottenuto automaticamente la sanatoria paesaggistica, perché i volumi tecnici non rilevano dal punto di vista urbanistico, ma possono avere un impatto sul paesaggio, specialmente se in una zona vincolata come quella in cui sorge l’edificio in questione.

Il Tar della Toscana, come riporta il sito Edilportale, ha affermato che: “La nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici. Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico”.

Sostanzialmente, quindi, il Tar specifica che anche un volume che ai fini urbanistici risulti potrebbe creare un ingombro per il paesaggio. Ma, allo stesso tempo, un volume rilevante ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio. Nel caso preso in esame, l’aumento dei volumi è visibile nettamente anche dall’esterno, per questo il Tar ha respinto il ricorso negando la sanatoria urbanistica e l’autorizzazione paesaggistica.

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