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Si allargano le agevolazioni prima casa

L'agenzia delle entrate, attraverso la circolare 31/e, ha chiarito alcuni punti tuttavia in questione sui benefici prima casa. Tre le principali novità, quelle  riguardanti le pertinenze, l'ampliamento e le cessioni

Nel primo caso l'agenzia delle entrate ha specificato che si può usufrire dell'agevolazione prima casa anche su un box, acquistato successivamente ma destinato alla casa anche se questa non venne comprata con l'agevolazione perchè all'epoca dell'acquisto -prima del 1982 - il beneficio prima casa non era ancora in vigore

Le entrate specificano che si può godere del beneficio sull'acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione per il cui acquisto l'agevolazione, all'epoca, non venne concessa a causa di un orientamento in tal senso dell'amministrazione finanziaria

Nel secondo caso (ampliamento) il bonus è applicabile anche in presenza di acquisto di un ulteriore unità da destinare ad ampliamento di quella acquistata in precedenza, senza beneficiare dell'agevolazione prima casa, se formanti un'unica abitazione

Per quanto riguarda il terzo punto, invece, quello delle cessioni infraquinquennali, l'agenzia specifica che sempre in tema di acquisto finalizzato a evitare la decadenza per effetto di alienazione infraquinquennale, il nuovo acquisto non deve necessariamente avvenire con l'applicazione del l'agevolazione "prima casa" e che, quindi, evita la decadenza anche chi compri una "seconda casa". L'ottenimento dell'agevolazione in sede di nuovo acquisto invece è indispensabile solo per ottenere il credito d'imposta, cioè per detrarre dalle imposte del nuovo acquisto quelle pagate in occasione dell'acquisto della casa poi alienata prima del decorso di un quinquennio

Con riferimento, poi, all'acquisto dell'immobile ubicato al di fuori del territorio nazionale, il problema principale per il fisco italiano è quello di appurare che la casa oggetto del nuovo acquisto sia effettivamente destinata ad "abitazione principale" del contribuente, in quanto questa è la condizione che la legge detta per evitare la decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di acquisto dell'abitazione poi alienata

La circolare dice che si deve trattare di una casa ubicata in uno stato con il quale "sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale"

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10 Giugno 2010, 7:50

E chi fece il box-garage, neui primi anni 80, ha gli stessi diritti?

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