
Per le case rurali è adesso possibile presentare l'autocertifazione online entro il 30 settembre 2012. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
Possesso
Il fabbricato deve essere posseduto:
• dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;
• ovvero dall’affittuario del terreno stesso;
• dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
• dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
• da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura;
• da coadiutori iscritti come tali a fini previdenziali
Utilizzo
L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione:
• dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;
• ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
• ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna
Superficie
Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie:
• non inferiore a diecimila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
• qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati
Volume di affari
Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare:
• superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
• se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente;
• il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’iva si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’ articolo 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Incompatibilità
Non possono comunque essere riconosciuti come rurali:
• i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie a/1 e a/8;
• ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella g.u. N. 218 del 27 agosto 1969
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