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Se affitto l'immobile perdo le agevolazioni prima casa?
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Se in seguito all'acquisto di un immobile con caratteristiche di "prima casa" il proprietario decide di affittarlo non perde le agevolazioni di cui usufruisce. A chiarirlo è la circolare n1/e del 2 marzo 1994 dell'agenzia delle entrate. Esiste però un'importante eccezione da prendere in considerazione

Nella circolare l'agenzia delle entrate sostiene che non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" la locazione dell'immobile perché la stessa non implica la perdita del possesso. È però importante sottolineare che questo principio si applica solo nel caso di "primo acquisto con le agevolazioni prima casa", ovvero solo al primo immobile acquistato con le agevolazione, mentre non vale per quelli acquistati successivamente

Questo vuol dire che se un soggetto acquista un immobile con le caratteristiche di prima casa e successivamente lo affitta non perde le agevolazioni, ma se lo stesso soggetto vende l'immobile per acquistarne un altro, richiedendo nuovamente le agevolazioni (con eventuale recupero del credito d'imposta conseguente), non potrà più locare il secondo immobile acquistato

 

 

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www.realessandro.it
28 Novembre 2014, 20:28

Da aggiungere che locando l'immobile (primo acquisto di I.ma casa ) se è stato contratto il mutuo ipotecario il contribuente, da quella data, perde il diritto a detrarre gli interessi passivi che spettano solo sulla abitazione principale

Quanto sopra salvo il caso previsti nella circolare 21/2010 Ade; estratto:
.5. Detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro
D: l’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR consente di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale anche nell’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro può continuare a beneficiare della detrazione?
R: il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro” consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all’attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l’ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.
Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato la variazione della dimora abituale.
Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.

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