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Risarcimento del danno da parte dell'amministratore di condominio, attenzione alle responsabilità
GTRES

Un'ordinanza della Cassazione è intervenuta in tema di risarcimento del danno da parte dell'amministratore di condominio. Vediamo quanto sottolineato.

Il caso in esame riguarda un appartamento che è stato distrutto da un incendio sviluppatosi nell'edificio condominiale. I danni riportati dallo stabile ammontano a oltre 74mila euro, di cui 65mila riguardano la singola proprietà esclusiva. Il proprietario dell'appartamento ha presentato ricorso, in quanto l'assicurazione non indennizza il sinistro dal momento che il premio della polizza, scaduto a marzo, risulta pagato a giugno, due giorni dopo il fatto.

L'amministratore era entrato in carica da poco e solo a marzo aveva ricevuto la giacenza di cassa dal collega uscente. Il denaro, inoltre, non era sufficiente a onorare il premio. Fatti che però, secondo la Cassazione, non contano. Come sottolineato, infatti, il rapporto di mandato impone all'amministratore di chiedere ai condomini l'integrazione dei pagamenti per fronteggiare le spese. L'amministratore di condominio avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile, quindi convocare l'assemblea, informare il condominio di cosa gli manca per poter eseguire in modo corretto il compito affidatogli e recuperare nel più breve tempo possibile le somme dai morosi. In caso contrario, è ravvisabile un comportamento negligente e una responsabilità per eventuali conseguenze dannose.

Alla luce di ciò, con l'ordinanza 2831/21, la Cassazione ha sottolineato che "spetta all'amministratore condominiale risarcire il sinistro occorso al singolo proprietario esclusivo, che non risulta coperto dall'assicurazione per il mancato pagamento della polizza stipulata dall'ente di gestione. E ciò perché fra il condominio e l'amministratore c'è un rapporto di mandato: compete al secondo provvedere ai versamenti per utenze e premi di competenza del primo, oltre che procurarsi il denaro necessario, se non ce n'è abbastanza in cassa".

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