
In quali casi è legittimo il provvedimento di ammonimento da parte della Questura per atti persecutori ex articolo 612 bis Codice penale nei confronti di un condomino che si contraddistingue per l’invio di numerosa corrispondenza all’amministratore, per i molteplici interventi nel corso delle assemblee condominiali e per l’avvio di iniziative giudiziarie nei confronti dell'amministratore e dei condòmini? A spiegarlo il Tar Lazio.
Il caso specifico
Nello specifico, il Tar Lazio si è trovato ad esaminare il caso di un condomino al quale era stato notificato da parte della Questura un provvedimento di ammonimento, in seguito a una condotta molesta nei confronti dell’amministratore di condominio. Il provvedimento di ammonimento è stato però impugnato dal condomino davanti al Tar Lazio, sostenendo che “le condotte ascritte, e poste a fondamento del provvedimento di ammonimento, costituivano legittimo esercizio di diritti e facoltà connessi alla qualità di condomino”.

Il provvedimento di ammonimento deve essere motivato
Il Tar Lazio si è pronunciato accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento impugnato. Secondo quanto chiarito dai giudici amministrativi, per poter essere emesso l’ammonimento deve essere motivato con attenzione. In base a quanto chiarito, come sottolineato dal Sole 24 Ore, “le condotte contestate, pur se connotate da insistenza o petulanza, erano limitate all’ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condomino dissenziente – non risultando dagli atti specifici comportamenti volti a determinare, direttamente nei confronti della persona che ha effettuato l’esposto, uno degli eventi tipici della persecuzione. Rileva il Collegio che in realtà l’oggetto della pressante corrispondenza aveva sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, così come i continui interventi posti in essere durante le assemblee condominiali”.

In merito poi alle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie, “poste in essere dalla ricorrente nei confronti degli altri condòmini o dell’amministratrice di condominio, le stesse rientrano – come la stessa Questura ha ammesso nella motivazione del provvedimento – nell’ambito dei diritti e delle facoltà del condomino dissenziente e non risultano poste in essere con modalità offensive o aggressive, apparendo pertanto inidonee ad ingenerare nel destinatario uno degli eventi tipici propri del reato di atti persecutori”.
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