Il caso della consegna a uno stretto congiunto
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Validità dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale
Validità dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale GTRES

La Cassazione si è di recente espressa in tema di validità dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. Se il documento viene consegnato a uno stretto congiunto, come deve considerarsi la delibera condominiale? Vediamo quanto precisato, analizzando il caso esaminato dai Supremi giudici con l’ordinanza 10361/2025 depositata il 22 aprile. 

È valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale destinato a un condomino non residente nell’edificio che viene consegnato ad altro condomino, congiunto del primo. Ciò che conta è che si possa provare che il destinatario abbia avuto modo di venire a conoscenza del contenuto dell’atto. Di conseguenza, la convocazione dell’assemblea e la delibera devono ritenersi valide. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 10361/2025. 

Il caso riguardava le spese per lavori di ristrutturazione di una piscina condominiale. Nello specifico, una delle questioni esaminate faceva riferimento – come sottolineato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che ha trattato l’argomento – alla “supposta invalidità della delibera per la mancata regolare convocazione all’assemblea” di un condomino avvocato, comproprietario di un immobile, “e l’omessa prova da parte del condominio della notificazione della convocazione dell’assemblea a tutti i comproprietari, compreso il fratello dell’appellante e comproprietario dell’immobile”. Il ricorrente aveva rifiutato il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale. 

Secondo la Cassazione, è corretta la conclusione a cui sono arrivati i giudici d’appello che hanno ritenuto valida la comunicazione della convocazione dell’assemblea presso la precedente residenza anagrafica del condomino avvocato. In particolare, secondo i giudici d’appello, “l’atto era comunque giunto nella sfera del destinatario, che aveva però ritenuto opportuno non ritirarlo, tanto che sul plico c’era scritto, anche se a penna e non stampato, ‘rifiuto di ritiro’”. 

I Supremi giudici hanno quindi spiegato che “deve ritenersi legittima la prassi, precedentemente tra l’altro in condominio non contestata, in base alla quale l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, destinato a un condomino non residente nell’edificio, venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo (Cassazione, 8449/2008)”. 

È stato quindi sottolineato che, “anche in tema di notifica di atti giudiziari, la notificazione in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche del destinatario non determina la nullità del procedimento e della sentenza”. Ciò che conta “è che si possa provare che il destinatario abbia avuto modo di venire a conoscenza del contenuto dell’atto”. La delibera e la convocazione dell’assemblea devono dunque ritenersi valide.

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