Il 31 luglio scade il termine ultimo per presentare la domanda con la quale chi ha compiuto i 75 anni di età può richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
I requisiti per avere diritto all’esenzione
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui).
Per avere diritto all’esenzione annuale per l’anno 2015 è necessario aver compiuto 75 anni (o un età superiore) entro il 31/01/15. Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di età entro il 31/07/15.
Cosa si intende per reddito
Il requisito del reddito, innanzitutto, deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Per reddito si intende la somma:
- del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella certificazione unica;
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.
A chi spedire la domanda
La domanda, con allegata una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., Casella postale 22, 10121 - Torino (To). Oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
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