Per gli esodati penalizzati dalla Riforma delle Pensioni Fornero è stata stabilita una nuova salvaguardia, la settima. A tal proposito, la circolare n. 36/2015 del Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro.
Nella settima salvaguardia sono stati messi a disposizione 26.300 posti per 5 categorie di lavoratori: 6.300 lavoratori in mobilità, inclusi quelli edili e dipendenti presso aziende fallite, che avevano però stipulato accordi entro il 31/12/2011 e che hanno cessato il lavoro entro il 31/12/2014; 9.000 autorizzati al versamento volontario dei contributi fino al 4/12/2011; 6.000 cessati dal servizio in seguito ad accordi sottoscritti entro il 31/12/2011; 2.000 tra coloro che nel 2011 beneficiavano del congedo per l’assistenza ai figli disabili; 3.000 posti per i lavoratori in somministrazione o contratto a tempo determinato cessati dal servizio tra il 2007 ed il 2011.
La domanda di accesso alla settima salvaguardia, reperibile sul sito del Ministero del Lavoro, deve essere presentata dagli interessati all’Inps o alle direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.) entro e non oltre il 1° marzo 2016. La domanda può essere presentata mediante raccomandata o via mail oppure pec.
- I lavoratori che sono cessati dal lavoro in base ad accordi ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. devono presentare istanza presso la D.T.L. dove è sottoscritto l’accordo; i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici in base alla normativa previgente alla riforma Fornero devo inviare l’istanza alla D.T.L. competente per territorio (in base alla residenza).
- I lavoratori in congedo per assistere i figli disabili che maturano i requisiti in base alla normativa previgente alla legge Fornero devono presentare la domanda alla D.T.L. competente in base alla residenza del richiedente.
- I lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione devono inviare l’istanza alla D.T.L. competente.
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