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Manovra correttiva 2017, è legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
GTRES

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017. Dal giorno successivo la manovra correttiva è dunque entrata in vigore.

Tra le novità che interessano il settore immobiliare ricordiamo:

Cessione ecobonus condomini

Modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’Enea sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell’Enea è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’Economia e Finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

Cambiamento destinazione d’uso immobile

Approvato un emendamento che aggiunge l’articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro delle case e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Sismabonus

Modificato l’art 16 del D.L. 63/13 con l’integrazione della disciplina del cosiddetto Sismabonus. Il nuovo comma 1-septies provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.

Agli acquirenti di tali unità immobiliari antisismiche spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

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