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Cosa accade quanto si ha un’invalidità e si vuole lasciare anticipatamente il lavoro? Vediamo i diversi casi.

Ape sociale

Secondo quanto chiarito dall’Inps, l’assegno ordinario di invalidità è una pensione. La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 180, ha stabilito che l’Ape sociale non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. Si conferma pertanto che l’Apa sociale non può essere concessa al titolare di AOI in quanto i due trattamenti sono incompatibili. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’Ape sociale.

Assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (Categoria IO) è una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps. Quindi hanno diritto i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per il diritto all’assegno è necessario avere un’infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell’Inps, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Inoltre, è necessario che ci siano 5 anni di contribuzione (pari a 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (pari a 156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda (art. 4, Legge 222/84).

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva, al compimento dell’età pensionabile viene trasformato in pensione di vecchiaia. L’assegno si trasforma automaticamente, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro e possegga i requisiti contributivi previsti per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

Nel caso ci fossero dei periodi in cui si è beneficiato dell’assegno, ma non si hanno contributi da lavoro per non aver svolto attività lavorativa, tali periodi vengono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione. La pensione di vecchiaia non può risultare di importo inferiore all’assegno ordinario di invalidità in godimento fino al compimento dell’età pensionabile

Pensione anticipata di invalidità

La pensione anticipata di invalidità riguarda i seguenti lavoratori dipendenti (circolare Inps 35/2012):

  • non vedenti;
  • invalidi in misura non inferiore all’80%.

Il beneficio della diversa età pensionabile è concesso soltanto ai lavoratori del settore privato. Inoltre, in riferimento all’età pensionabile, l’accertamento dello stato di invalidità (in misura non inferiore all’80%) deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps e il riconoscimento eventualmente già ottenuto da altro ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale.

E’ prevista una riduzione dell’età pensionabile per le seguenti categorie:

  • lavoratori non vedenti – se tali da prima di essere iscritti all’assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità: 55 anni uomini, 50 anni donne;
  • lavoratori non vedenti – in tutti gli altri casi: 60 anni uomini, 55 anni donne;
  • lavoratori invalidi – gli invalidi con almeno l’80% di invalidità: 60 anni uomini, 55 anni donne.

I requisiti anagrafici devono comunque essere adeguati all’aspettativa di vita e, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Tale disciplina comporta, a differenza da quanto previsto dalla Legge Fornero, la posticipazione di un anno della pensione dopo aver perfezionato i requisiti.

Per poter accedere a questo beneficio, non è sufficiente avere il grado di invalidità richiesto, cioè non inferiore all’80%, bisogna essere in possesso dell’anzianità contributiva prevista per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

La maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi

Un ulteriore beneficio per i lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuto dall’articolo 80, comma 3 della legge 388/2000, che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

E’ riconosciuto un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo. Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo.

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