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Agevolazioni prima casa e acquisto nuda proprietà, alcuni chiarimenti
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Come funzionano le agevolazioni prima casa quando si parla di acquisto della nuda proprietà? Quali sono le regole da seguire? In particolare, come bisogna comportarsi in merito al requisito della residenza? Ecco quanto chiarito dal Fisco.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, una contribuente ha domandato: "Ho la residenza con i miei genitori presso il Comune X e sarei interessata a comprare una nuda proprietà in un altro Comune Y con l'agevolazione fiscale prima casa. In questo caso è obbligatorio prendere la residenza entro 18 mesi nel Comune Y della nuda proprietà?".

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha chiarito che acquistando una nuda proprietà con le agevolazioni prima casa in un Comune diverso da quello dove si risiede, è obbligatorio trasferire la residenza. In particolare, il Fisco ha ricordato che le agevolazioni prima casa "spettano, oltre che per l'acquisto della proprietà di case di abitazione diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse case".

Anche per questi atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, come disposto dalla norma, bisogna rispettare le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del Testo unico n. 131/1986.

Ma quali sono queste condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni prima casa che devono essere indicate dall'acquirente nell'atto di acquisto? Eccole di seguito:

  • l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

  • l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;

  • l'acquirente non deve avere la titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da egli stesso o dal coniuge con i benefici prima casa (in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).

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