Commenti: 0
Bonus barriere architettoniche
GTRES

Il bonus barriere architettoniche può essere trasmesso agli eredi? Sul punto è intervenuto il Fisco, chiarendo che, in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata non si trasferisce. Si ricorda che l’agevolazione pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori, può essere sfruttata fino al 2025.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “In caso di decesso del contribuente che ha pagato le spese, la detrazione del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è trasferibile agli eredi?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha spiegato che, come prevede l’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34/2020, la detrazione per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti deve essere portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.

E ha poi sottolineato che, “in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi”. Il Fisco ha poi aggiunto che “il trasferimento della detrazione non è prevista neanche quando si cede l’immobile oggetto di intervento (in questo caso è il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a beneficiare delle quote di detrazione non utilizzate)”.

Bonus abbattimento barriere architettoniche 75

Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75 per cento è previsto per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti. L’agevolazione è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. La detrazione Irpef deve essere ripartire in cinque quote annuali di pari importo. 

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
 

Segui tutte le notizie del settore immobiliare rimanendo aggiornato tramite la nostra newsletter quotidiana e settimanale. Puoi anche restare aggiornato sul mercato immobiliare di lusso con il nostro bollettino mensile dedicato al tema.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account