La revoca o l'annullamento di una donazione, ad esempio di un immobile, è possibile solo in alcuni specifici casi: ecco quali.
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Revoca della donazione di un immobile
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È possibile procedere alla revoca di una donazione e, se sì, quali sono i casi previsti della legge? Si tratta di un quesito tutt’altro che insolito, così come potrebbe sembrare di primo acchito: può infatti capitare che il primo proprietario di un bene - un’immobile, ad esempio, oppure una vettura - decida di tornare sui propri passi dopo averlo donato a un parente o un amico. Come si procede in questi casi?

Il nostro ordinamento permette sia la revoca che l’annullamento di una donazione, tuttavia solo in casi ben specifici. Deve essere infatti dimostrata una sopraggiunta necessità del donante o, ancora, una grave ragione di ordine morale dovuta al comportamento del ricevente. Questo perché, per la legge, la donazione è un contratto a tutti gli effetti. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Come la legge considera la donazione

Prima di addentrarsi nei casi previsti per la revoca o l’annullamento, è utile comprendere come venga considerata la donazione dalla legge. L’accezione legale è infatti ben diversa, e più profonda, rispetto ai significati comuni: la donazione non è infatti soltanto la cessione di un bene, ma un vero e proprio contratto che viene stipulato tra il primo proprietario e il ricevente.

Donazione di immobili
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Così come spiega l’Articolo 769 del Codice Civile, la donazione è quel contratto “con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

In altre parole, si tratta di un accordo in cui un donatore decide di cedere un bene - un immobile, una somma di denaro, un veicolo, un terreno e via dicendo - a un’altra persona, a titolo totalmente gratuito. 

Quando una donazione è legalmente valida

Nonostante la gratuità del gesto, affinché una donazione venga considerata valida agli effetti di legge, è necessario che:

  • il donante sia maggiorenne, nel pieno delle proprie capacità decisionali e decida di cedere il bene in piena libertà;
  • la donazione venga registrata con un atto pubblico redatto da un notaio;
  • affinché sia finalizzata, il ricevente deve esplicitare la propria accettazione.

Di conseguenza, la cessione di beni che non segua questo iter - in particolare, l’atto pubblico redatto dal notaio - potrebbe non poter approfittare delle casistiche previste dall’ordinamento per il suo annullamento o la revoca. È però utile sottolineare che la normativa considera a tutti gli effetti valide le donazioni di modico valore, anche in assenza dell’atto dal notaio.

Quando una donazione può essere revocata o annullata

In linea generale, una volta redatto l’atto pubblico da parte del notaio, la donazione assume caratteri di irrevocabilità: il bene ceduto, ad esempio un immobile, diventa di proprietà esclusiva di chi l’ha ricevuto in dono. Il Codice Civile, tuttavia, prevede due gruppi di casistiche eccezionali che possono riportare il bene alla disposizione del primo proprietario:

  • l’annullamento;
  • la revoca.

Per entrambe devono sussistere delle precise condizioni, in particolare deve essere sopraggiunta un’importante necessità da parte del primo proprietario o, ancora, devono essere emerse delle questioni di grave ordine morale.

È inoltre utile specificare che queste due casistiche si differenziano dall’impugnazione di una donazione, che avviene quando soggetti terzi titolari di diritti - come ad esempio gli eredi o, ancora, i creditori - ritengono che la cessione del bene sia stata illegittima.

Quando sussiste l’annullamento della donazione

La disciplina sull’annullamento di una donazione è sempre stabilita dal Codice Civile, con l’articolo 787 e successivi, in cui vengono illustrati anche i casi dell’impugnazione. In merito all’annullamento, quest’ultimo è possibile:

  • in presenza di errore del donante, purché risulti dal contratto;
  • in presenza di un motivo illecito alla base della cessione del bene, che rende la donazione nulla.

In buona sostanza, alla base dell’annullamento vi sono ragioni - di forma o di motivazione - che rendono il contratto non valido ai fini della legge.

Quando si può procedere con la revoca della donazione

Diverso è invece il caso della revoca di una donazione, regolata dagli articoli 801 e successivi del Codice Civile. In questa evenienza, il contratto redatto dal notaio è formalmente valido, ma sopraggiungono delle situazioni che permettono al primo proprietario di tornare in possesso del bene donato. In questi casi, la revoca è quindi unilaterale.

La legge individua due principali situazioni che possono aprire la strada alla revoca della donazione:

  • una sopraggiunta necessità del donante, ad esempio la scoperta di figli di cui il donante ignorava l’esistenza;
  • la volontà di revocare una donazione per ingratitudine.
Sentenza di revoca di una donazione
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In entrambi in casi, affinché la revoca sia possibile, è necessario che emergano degli interessi superiori rispetto all’accordo testimoniato dal contratto. In merito al secondo punto, tuttavia, cosa si intende per ingratitudine? In linea generale, si tratta di gravi situazioni di cui il ricevente si rende responsabile, emerse dopo la cessione del bene. Le più frequenti sono:

  • l’omicidio del coniuge, o di altri parenti, o il tentato omicidio nei confronti del donante;
  • gravi reati a danno del donante, come ad esempio l’istigazione al suicidio;
  • la calunnia e l’ingiuria grave;
  • danni al patrimonio del donante;
  • il rifiuto indebito di aiutare il donante, se in grave stato di bisogno.

È però utile specificare che la revoca non è ammessa per le donazioni obnuziali, ovvero quelle fatte agli sposi in occasione del loro matrimonio, e per le donazioni remuneratorie, ovvero quelle fatte per ricompensare una prestazione offerta dal ricevente.

Come di effettua l’annullamento o la revoca di una donazione

Compresi i contorni legislativi per l’annullamento o la revoca di una donazione, come si procede? In caso si scegliesse l’annullamento, è utile preliminarmente chiedere un parere al proprio avvocato di fiducia o al notaio: in alcuni casi, come in caso vi fosse accordo tra donante e ricevente, l’annullamento può essere possibile sempre con un atto del notaio.

La revoca richiede invece la sentenza di un giudice, il quale sarà chiamato a sciogliere gli effetti del contratto e a stabilire la riconsegna dei beni, qualora venissero rispettate le condizioni stabilite dalla legge.

Quanto tempo si ha per revocare una donazione?

In caso si volesse procedere con la revoca di una donazione, è necessario rispettare le tempistiche previste dal nostro ordinamento, oltre le quali la richiesta non sarà considerata valida.

Nel dettaglio:

  • per la revoca per ingratitudine si ha tempo un anno dal giorno in cui il donante, o gli altri aventi diritto, hanno ricevuto notizia dei gravi comportamenti del ricevente;
  • per la revoca data la sopravvivenza dei figli, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio o, ancora, dalla notizia della sua esistenza.

Cosa accade in caso di annullamento o revoca della donazione

Compresi i casi previsti dalla legge, cosa accade qualora venga consentito l’annullamento o la revoca della donazione? Nei fatti, entrambe le casistiche obbligano il ricevente a riconsegnare al primo proprietario i beni ricevuti, indipendentemente dalla loro natura.

Qualora vi fossero le condizioni di legge per la revoca, è utile sapere che non solo dovranno essere riconsegnati i beni donati, ma il ricevente potrebbe essere anche chiamato a cedere i frutti che ne sono nel tempo derivati. Uno dei casi più frequenti è quello della revoca della donazione di una casa a un figlio, al quale potrebbe essere richiesto di riconsegnare al genitore - oppure ai legittimi eredi, in caso di morte - anche eventuali guadagni derivati dall’immobile.

Si tratta, però, di situazioni complesse che devono essere valutate caso per caso poiché gli esiti potrebbero essere i più disparati, avvalendosi dell’aiuto di un avvocato e del notaio.

 

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