Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche permette, fino al 31 dicembre 2025, di beneficiare su edifici già esistenti di una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. Ma in condominio quando è possibile effettuare gli interventi? Ecco quanto chiarito dal Fisco.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione in un condominio. Il costruttore in fase di progetto ha predisposto solamente il vano ascensore. Vorrei sapere se, una volta divenuti proprietari con gli altri condòmini, possiamo usufruire della detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche installando l’ascensore, la durata della detrazione e se è ancora possibile effettuare la cessione del credito”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha ricordato che la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir).
Ma quando è possibile beneficiare di questa agevolazione fiscale? Secondo quanto ricordato dal Fisco, l’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il Fisco ha infine sottolineato che, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024, anche per questa tipologia di interventi non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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