Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la legge di Bilancio ha introdotto un’interessante agevolazione che riguarda i pagamenti dei canoni di locazione. Lo ricorda il Fisco, riportando quanto stabilito dalla norma e chiarendo i dubbi di un contribuente. Vediamo quanto precisato e che cosa è importante sapere.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Dovrò sottoscrivere a breve un contratto di lavoro a tempo indeterminato spostando la residenza nel comune di svolgimento dell’attività; nello stesso comune provvederò a stipulare un contratto di locazione. Leggevo che la legge di Bilancio per il 2025 ha previsto delle novità sull’argomento. In cosa consistono precisamente?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto, ai commi da 386 a 389, una disciplina di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Nello specifico, secondo quanto previsto dalla legge n. 207/2024, “per i primi due anni dalla data di assunzione, entro il limite di 5mila euro annui, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali”.
Ma l’agevolazione spetta sono in presenza di determinati requisiti:
- l’importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente alla data di assunzione, non deve superare i 35mila euro;
- il lavoratore deve trasferire la residenza nel Comune di lavoro nel caso in cui questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza;
- al datore di lavoro deve essere rilasciata un’apposita autocertificazione che attesti il luogo di residenza nei sei mesi antecedenti la data di assunzione.
Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dai commi 386, 387, 388 e 389 della legge di Bilancio 2025:
- 386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
- 387. Le disposizioni di cui al comma 386 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
- 388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- 389. Ai fini dell’applicazione dei commi 386, 387 e 388 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.
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