
Sono partite le prime lettere dell’Agenzia delle Entrate per verificare il perché del mancato aggiornamento catastale degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione beneficiando del superbonus. Si inizia con i fabbricati a rendita zero, quindi con i ruderi, con le case in costruzione e con gli edifici collabenti. Il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni sono state stabilite con il provvedimento del 7 febbraio 2025.
Come spiegato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, nel complesso partiranno circa 10mila comunicazioni e in questa prima fase saranno inviate circa 3.300 lettere in tutta Italia. Inizialmente, sempre come sottolineato dal Sole 24 Ore, le verifiche incrociate sui nominativi di chi ha effettuato comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 2020 riguarderanno tutti gli immobili con rendita catastale pari a zero. Di conseguenza, chi ha comunicato cessioni del credito di alto importo, ma ha mantenuto rendita zero negli archivi catastali, riceverà la lettera dell’Agenzia delle Entrate.
Mancato aggiornamento catastale dopo il superbonus, cosa possono fare i contribuenti
I contribuenti che riceveranno le missive dell’Agenzia delle Entrate potranno innanzitutto valutare la correttezza dei dati, spiegare e motivare quanto fatto ed eventualmente regolarizzare la propria posizione. Tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti scatterà dunque un vero e proprio contraddittorio.
Si ricorda che la comunicazione viene inviata dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. È possibile trovare la stessa comunicazione anche nel proprio cassetto fiscale.
Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
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