
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di successione e detrazione per la ristrutturazione. In particolare, ha chiarito quali sono le regole da seguire quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile sui quali sono stati effettuati lavori agevolati al momento dell’apertura della successione. Vediamo quanto precisato.
I chiarimenti sono arrivati con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, che ha innanzitutto richiamato l’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il quale disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
Chi detrae le spese di ristrutturazione in caso di decesso?
È stato poi spiegato che la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Ma attenzione: se il trasferimento avviene per decesso del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In riferimento al caso di acquisizione dell’immobile per successione, disciplinata dal secondo periodo del comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuir, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che più volte è stato chiarito un passaggio importante, ossia che: “La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità”.
Di conseguenza, “l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”. L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che “la norma in esame non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione, quale presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue”. Quello che è importante è che la detenzione materiale e diretta del bene sussista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque:
- se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (perché lo stesso è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso;
- tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue.
L’erede però deve detenere direttamente l’immobile per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Quindi, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che – poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.
Queste regole valgono non solo per le detrazioni relative a lavori di ristrutturazione, ma anche per le quote non usufruite dal defunto di altre detrazioni fiscali come il bonus verde, l’ecobonus e il superbonus.
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