Focus sulla quota di legittima su immobile: diritti degli eredi, testamento e lesione di legittima.
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La quota di legittima relativa a un immobile, così come all’intero patrimonio ereditario, rappresenta la parte che la legge attribuisce in modo inderogabile a determinati eredi, quali il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti, anche se il testatore ha espresso una volontà diversa. L’entità della quota di legittima su un immobile cambia in base ai familiari che sopravvivono. 

Per esempio, se non vi sono figli, al coniuge spetta la metà dell’eredità; nel caso in cui vi siano più figli e manchi il coniuge, a essi è riservata una quota pari ai due terzi, da suddividere tra loro. Quando invece il coniuge concorre con un figlio, entrambi hanno diritto a un terzo ciascuno.

Cos’è la quota di legittima

Quando una persona viene a mancare, oltre al dolore bisogna affrontare anche alcune questioni di carattere burocratico, legate in particolare all’eredità e alla successione, che ha oneri e costi da sostenere. Nel diritto successorio italiano si parla frequentemente di quota di legittima, vale a dire quella parte di eredità che la legge riconosce in maniera obbligatoria in favore di alcuni soggetti, definiti “legittimari” e sono: 

  • il coniuge;
  • i figli di qualsiasi natura, ossia legittimi, naturali o adottivi;
  • gli ascendenti, ossia i genitori, ma solo in assenza di figli.

La quota di legittima è riconosciuta a prescindere dalle volontà del testatore, che può disporre liberamente dei propri beni, ma solo entro determinati limiti, quando ci sono dei soggetti tutelati dalla legge. In questo contesto rientrano anche le donazioni effettuate ai nipoti, o a soggetti diversi dai figli. A chi si chiede, quindi, se il testamento esclude la legittima, si può rispondere semplicemente con un no. 

La quota di legittima è, infatti, inderogabile, e la sua funzione è quella di proteggere i familiari più stretti, impedendo che vengano esclusi dall’eredità o penalizzati eccessivamente da donazioni o disposizioni testamentarie, specie quando queste hanno a oggetto beni immobiliari. Proprio in tema di donazioni immobiliari, ci sono novità che garantiscono acquisti sicuri. 

foglio e penna
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Quota di legittima con un testamento

Cosa accade alla quota legittima con un testamento? Di fatto nulla, nel senso che la suddetta quota deve essere comunque riconosciuta, a prescindere dalle volontà espresse dal defunto. 

Il diritto legato alla quota di legittima non può essere violato e se ciò dovesse accadere si parla di lesione di legittima. In una situazione di questo tipo, il legittimario potrà esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni dall’apertura della successione, recuperando così la sua quota. 

Qual è la percentuale di legittima?

La percentuale di legittima varia in base al numero e alla tipologia dei legittimari, visto che ad ognuno di loro è riconosciuta una quota ben precisa dell’eredità. In particolare, è il Codice Civile che definisce quote ben definite, da rispettare sia nelle successioni testamentarie, sia in quelle che tengono conto di donazioni fatte in vita. Ecco i casi principali: 

  • quota di legittima coniuge senza figli: 1/2 al coniuge;
  • quota di legittima un figlio: 50% in assenza di coniuge, altrimenti 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio;
  • quota di legittima coniuge e due figli; 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli;
  • quota di legittima 3 figli: 2/3 da dividere in parti uguali;
  • quota legittima figli con testamento: la quota di legittima per i figli non cambia neanche in presenza di un testamento, nel quale però possono esserci disposizioni a favore di uno dei figli relativamente alla quota disponibile;
  • quota di legittima degli ascendenti: 1/4 se c’è il coniuge, cui andrà la metà del patrimonio, mentre in assenza del coniuge spetterà 1/3;
  • quota legittima fratelli: nessuna, perché non hanno diritto alla quota di legittima garantita dalla legge.

Quanto è la legittima di una casa?

Gli immobili fanno parte dell’asse ereditario al pari di qualsiasi altro bene e la quota di legittima varia in base ai soggetti che rivestono la qualifica di eredi legittimari. La legittima relativa a un’abitazione non viene determinata come valore autonomo, ma è inclusa nel calcolo complessivo del patrimonio ereditario.

Si applicano quindi le stesse regole previste per gli altri beni, considerando che la quota di legittima di una casa non corrisponde a una percentuale prestabilita, bensì a una porzione dell’intero patrimonio, che cambia in funzione della situazione familiare. È inoltre importante sottolineare che l’immobile può essere attribuito per intero a un solo erede, purché agli altri legittimari venga riconosciuto un controvalore equivalente, sotto forma di denaro o di altri beni.

calcolatrice e foglio
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Come si calcola la legittima su un immobile?

La legittima non si calcola direttamente sull’immobile, ma sull’asse ereditario complessivo, e prima di capire come si effettua il calcolo, è bene ricordare la distinzione tra quota di legittima e quota disponibile. La quota di legittima è la parte intoccabile per i familiari più stretti, ossia la parte di eredità che la legge riserva obbligatoriamente ad alcuni parenti, chiamati legittimari. La quota disponibile, invece, è la parte del patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente. Per calcolare la legittima, bisogna seguire alcuni passaggi chiave: 

  • determinazione del relictum: definire il patrimonio complessivo del defunto, sommando tutti i suoi beni al momento della morte (immobili, conti correnti, investimenti, beni mobili);
  • sottrazione dei debiti: mutui, debiti e altri prestiti sono detratti dal valore totale;
  • formazione dell’asse ereditario fittizio: le donazioni effettuate dal defunto vengono “riunite fittiziamente” al patrimonio per verificare se hanno leso la legittima;
  • applicazione delle quote di legittima: in base ai legittimari presenti, si calcola la quota riservata per legge.

Quali beni non rientrano nella legittima?

Non tutti i beni o le somme rientrano nel calcolo della legittima: alcuni sono esclusi per legge, dal momento che non rientrano nell’asse ereditario e quindi non fanno parte della legittima, potendo così essere destinati dal testatore a chi vuole. Ecco quali sono: 

  • polizze vita;
  • pensione di reversibilità;
  • donazioni di modico valore;
  • TFR.
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