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calendario fiscale
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Come di consueto, con l’avvicinarsi del nuovo mese, arriva il calendario degli appuntamenti con il Fisco, sia che si tratti di adempire ai propri obblighi con versamenti o tramite comunicazioni, a seconda dei casi. Scopriamo, allora, quali sono le principali scadenze fiscali di febbraio 2026 e tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati sui pagamenti da effettuare per partite Iva, professionisti, aziende e non solo.

Scadenze del 2 febbraio

Si parte il 2 febbraio con l’appuntamento per il versamento delle imposte sostitutive che riguarda il ravvedimento tombale 2018-2020. I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025, infatti, devono effettuare il versamento della 11° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

Stessa data anche per la registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro. Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2026, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Scadenze del 16 febbraio

A metà mese arriva, puntuale, l’appuntamento con l’INPS per i contributi della Gestione Separata collaboratori. I soggetti tenuto sono tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per:

  • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui;
  • venditori porta a porta;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca;
  • soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo.

Stessa scadenza anche per il versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite il Modello di pagamento unificato F24.

Sempre il 16 febbraio, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2025, tramite modello F24, senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

Entro la metà del mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. 

La scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione. La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa.

I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di gennaio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio.

Scadenze del 28 febbraio

L’ultimo giorno del mese, per mantenere i benefici della Definizione agevolata della rottamazione quater, è necessario effettuare il versamento dell'undicesima rata. I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione devono provvedere al versamento dell'11° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione.

Vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i 5 giorni dalla scadenza (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

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