Iva al 10 per cento per la manutenzione ordinaria: quando si applica

Cosa è importante sapere sull’agevolazione e quali sono gli interventi interessati. Ecco quanto spiegato dal Fisco
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Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha anche specificato che sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Quando spetta l’Iva agevolata al 10% 

L’Iva ridotta al 10% si può dunque applicare sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative.

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Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, poi, sui beni l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Ma, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Quindi, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I “beni significativi” sono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Quando non si può applicare l’Iva al 10%

L’Iva agevolata al 10% non si può applicare:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
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Lavori balcone: frontalino e sotto balcone 

Ma cosa accade se è necessario ripristinare il frontalino del balcone con trattamento del ferro ammalorato e il sotto balcone. La ditta può applicare l’Iva al 10 per cento? Lo ha di recente spiegato il Fisco.

Secondo quanto chiarito, tali interventi rientrano tra le prestazioni di servizi relative a lavori di manutenzione ordinaria (o straordinaria, a seconda dell’entità) per i quali, ove realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento. 

Secondo l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico dell’edilizia, si intendono:

  • interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

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