
Ogni volta che noi di idealista pubblichiamo una notizia riguardante gli agenti immobiliari si scatena un dibattitto. Tra chi li difende e chi li attacca, come in tutti i settori ci sono i bravi professionisti e gli approfittatori improvvisati. La camera di commercio di Milano ha stilato un vademecum per chi si rivolge ad un'agenzia immobiliare
1. Assicurarsi che la persona con cui si tratta sia un agente immobiliare regolarmente iscritto al ruolo mediatori presso la camera di commercio. Meglio ancora se il soggetto è anche iscritto ad un’associazione di categoria in quanto tale fatto comporta, in genere, l’assoggettamento a codici disciplinari e garanzie di professionalità
2. Pretendere l’uso di moduli (formulari) depositati in camera di commercio, sia per la definizione di un incarico, sia per la sottoscrizione di una proposta. Questi moduli devono essere chiari e facilmente comprensibili; contenere gli estremi dell’iscrizione nel ruolo del mediatore o della società di mediazione e del suo legale rappresentante; indicare l’oggetto del contratto: proposta d’acquisto, incarico di mediazione; indicare le eventuali iscrizioni ipotecarie o altri vincoli sull’immobile; specificare la conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche
Vigenti; indicare il nome del proprietario ed il titolo di proprietà; indicare il termine entro cui deve essere redatto l’atto definitivo; essere compilati in tutte le loro parti, barrando quelle non utilizzate; essere controfirmati dal mediatore con il quale è stata condotta la trattativa
3. Definire sempre tutti i dettagli degli accordi fra le parti in forma scritta. In particolare, nel caso di accettazione di proposte, chiederne all’agente immobiliare una conferma scritta
4. Concordare per iscritto l’entità della provvigione e le relative modalità di pagamento; dal formulario deve inoltre risultare chiaramente quali sono i servizi compresi nella provvigione e quali quelli esclusi, i quali dovranno essere pagati a parte
5. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ambo le parti, da chi vende/affitta o da chi compra/prende in locazione un immobile. Questa è una garanzia di neutralità ed imparzialità del professionista
6. Prestare attenzione alla ragionevolezza della durata dell’incarico (tre mesi può essere un periodo generalmente ragionevole) e al periodo di validità della proposta, che preferibilmente non dovrebbe superare i quindici giorni complessivi. Pretendere, in caso di acquisto mediante richiesta di mutuo, la specifica indicazione che l’efficacia della proposta è subordinata alla erogazione del finanziamento
7. Dare l’incarico in esclusiva è una scelta del cliente che pone restrizioni alla sua libertà contrattuale, in quanto gli vieta di concludere la vendita in proprio o incaricare della vendita un altro agente immobiliare, salvo pagare le penali previste. L’esclusività dell’incarico comunque presuppone che il mediatore si impegni a fornire una serie di servizi che devono risultare scritti sul formulario
8. Predisporre seriamente la vendita o la locazione di un immobile è un costo: le inserzioni pubblicitarie ed il personale addetto (dalla risposta telefonica alla gestione del cliente) sono, infatti, le principali e non uniche voci di spesa nella gestione quotidiana di servizi immobiliari. Per questo è opportuno che anche chi sta cercando casa chieda all’agente immobiliare se abbia ricevuto o meno un incarico in esclusiva. Nel caso di incarico non in esclusiva, farsi specificare con
Chiarezza ed in forma scritta se verranno richiesti dei rimborsi spesa
9. Un contratto equo non deve contenere le seguenti limitazioni per il cliente:
- Clausola della penale, se impone al cliente, in caso di ritardo o mancato pagamento della provvigione, un risarcimento manifestamente eccessivo
- Clausola di risoluzione delle controversie, se indica come foro competente una località diversa da quella di residenza del cliente
- Clausola di comunicazione della disdetta dell’incarico, qualora il termine per la comunicazione sia eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto
10. È invece opportuno che un contratto equo preveda i seguenti impegni per l'agente immobiliare:
- Pubblicazione a sua cura e spese di annunci che appaiano su un quotidiano, settimanale o rivista di settore, che pubblichino annunci a pagamento o gratuiti (se l'incarico è conferito in esclusiva)
- Eventuale affissione di locandina presso la sede dell’agenzia immobiliare, con descrizione e pianta dell’appartamento per tutta la durata dell’incarico
- Reperibilità telefonica con l’impegno a fornire agli interessati informazioni relative all’immobile
- Possibilità per chi è interessato di essere accompagnato a visitare l'immobile
- Richiesta al proprietario di tutta la documentazione necessaria, compilazione e consegna delle denunce di cessione fabbricato, comunicazione all’amministratore dell’avvenuta vendita e comunicazione alla pubblica sicurezza dell’avvenuta locazione
- Assistenza al cliente nelle necessarie visure presso gli uffici tecnici, gli uffici finanziari e le conservatorie dei registri immobiliari
- Verifica presso gli amministratori dell’esistenza di spese condominiali arretrate o spese per interventi straordinari
11. In caso di acquisto e di locazione, sincerarsi di avere tutte le informazioni necessarie ed utili per decidere.
- Certificati di destinazione d’uso, di destinazione urbanistica, copie conformi di documenti di condoni, di concessioni o licenze edilizie, di concessioni in sanatoria, certificati di abitabilità e agibilità, attestazione di conformità degli impianti alle disposizioni di legge
- Copie delle schede catastali depositate, estratti di mappa, certificati storici, presentazione di nuove schede o frazionamenti da parte di tecnici abilitati iscrizioni ipotecarie, storici ipotecari
12. In caso di conferimento di incarico, fornire all’agente immobiliare tutte le informazioni utili e necessarie perché questi possa operare con trasparenza e sicurezza nei confronti dei futuri acquirenti/conduttori
13. Ricordarsi assolutamente che le eventuali caparre devono essere intestate al venditore (assegno non trasferibile) e che la provvigione è dovuta al mediatore alla conclusione dell’affare, termine coincidente con la comunicazione dell’avvenuta accettazione della proposta da parte dell’acquirente. In ogni caso, gli importi versati dall’acquirente a titolo di acconto prezzo o caparra confirmatoria non potranno mai essere incassati dall'agente immobiliare, né a titolo di risarcimento danni, né in conto provvigione o quant’altro
54 Commenti:
A Gianluca govino cortesemente chiedo di citare quei riferimenti legislativo-giurisprudenziali in base a quali è arrivato a tanta conclusione. Esistono altre sentenze della suprema corte che smentisconto quella succitata da ben 2 bloggers? (il rapporto intercorrente fra la proposta e la registrazione della stessa c/o la camcon quale meccanico diritto alla provvigione in sede di preliminare, non solo non sta in piedi, ma nemmeno straiadata. Forse l'unico modo per renderla formalmente accettabile sarebbe nel farla tradurre in inglese dal sig. Rurale) Siccome scoprire tale sentenza mi ha molto (ma molto) irritato, ne ho con successo controllato la veridicità su Internet. E visto che da cosa nasce sempre cosa, ne ho inoltre allargato gli orizzonti di diritto. Per arrivare alla personale convinzione che tale clausola, oltre all'infodatezza di cui sopra, e da ritenersi altresì vessatoria. Così come, probabilmente, lo sono altre. E questo sia in termini di sostanza che di forma (Cassazione 5733/2008 & 26977/2007) Di conseguenza domani mattina invierò una bella e succosa raccomandata all'agenzia alle quale ho conferito incarico.
Il 75% dei compratori di casa italiani vivono gia' nel comune di residenza in cui acquistano casa.
La percentuale sale oltre il 90% se consideriamo la provenienza dalla stessa provincia.
Ecco perche' il cartello sul portone puo' funzionare.
La fonte non e' lo sterile commento di un ai che in alcuni casi sa molto bene che il mercato residenziale e' locale ma uno studio dell'agenzia del territorio.
Cari privati non fatevi piu fregare da questa professione importata dagli stati uniti e malamente adattata alla nostra societa'.
Importata dagli stati uniti? spiegati meglio.....quando?
La figura del "sensale" dalle mie parti risale alla notte dei tempi... e metteva in contatto le parti per vendere praticamente tutto....magari non gonfiava i prezzi..non chiedeva soldi prima ..ma non rilasciava fattura!
Il 12 Maggio de 1908 nasce la NAR...la fiaip se non erro a meta' degli anni 70.
Ovviamente parlo di agenti che si occupano in modo specializzato in immobili.
E nascono come venditori di case e non come mediatori.
I dual broker(mediatori)esistono in pochi stati usa(un paio credo) e dopo gli anni 90...e sono in un infinitesimo numero
Ricordo che nel mondo anglosassone esistono due tipi di clienti:
I client e i customer...date un occhio per capire dove sta la differenza e ditemi si i clienti degli ai italiani sono customer o client....
Io un occhio lo darei per rimanere nell'oggetto del blog...
You've pretty much defined the difference incorrectly. Another way of looking at it is to say that a customer (whether one-time or repeater) is someone you sell things to, whereas a client is someone or something you represent. Of course, the client is technically a customer in that you are selling him something (ongoing service), but the client relationship is the governing factor here; it may also -- and probably does -- involve a contract.
Grazie per la precisazione.
Il post precedente spero sia fonte di riflessione in quanto molti clienti degli ai in Italia sono molto delusi dalla professione e dal servizio.
Perche?
Secondo me perche pagano quasi come client e vengono trattati quasi come customer.
Non e' colpa dell'ai se la legge italiana ha instaurato la figura del mediatore ma non e' nemmeno colpa del cliente.
DA questa situazione e dall'esigenza dell'ai di lavorare e del cliente di vendere o comprare casa nascono profonde delusioni e comportamente al limite del lecito.
Un aspetto lampante e' la percentuale di mediazione, non ho ancora visto alcun lettore postare l'articolo di legge a riguardo, che in Italia come in francia e' libera.
In francia pero' la legge impone di pubblicare la percentuale di mediazione(cosa che l'80% degli ai molto probabilmente non fa) mentre da noi non e' obbligatorio esporre un cartello informativo a riguardo o comunque informare in cliente(buco legislativo e informativo...al che mi chiedo le associazioni dei consumatori cosa guardano a volte).
Quindi si cela e si cercano degli espedienti per impostare la propria percentuale:
:si omette di informare il cliente che puo' trattare la mediazione(per legge hai diritto a trattarla ma non hai diritto ad esserne informato dal mediatore - la legge non ammette l'ignoranza)
:usi e costumi della camera di commercio
:si mette la percentuale dopo aver sondato il cliente e averlo legato un po' a se.
:altro che non so
Se il primo preliminare per una casa non è andato a buon fine per scadenza dei tempi,e, avendo già pagato quasi tutta la provvigione all'agenzia immobiliare, ora ricomprando la stessa casa dallo stesso venditore, il preliminare è ancora valido dopo nove mesi, e quindi basta saldare la provvigione all'agenzia al rogito? E possibile? Grazie
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