Mi permetto di sconsigliare vivamente a quanti seguono questo forum di Scaricare da internet il testo di un preliminare e di adattarlo al caso, a meno che Non siate certi di avere il bagaglio di conoscenze necessario per poterlo fare. Rivolgetevi sempre ad un bravo notaio per la preparazione del compromesso, anche qualora L'agente immobiliare sia intervenuto per la conclusione dell'affare. In primo luogo il notaio (generalmente) non modificherà il suo preventivo per la Preparazione del preliminare in presenza dell'impegno a concludere presso il medesimo La stipula dell'atto definitivo. In secondo luogo perchè si parla di un contratto talmente importante e delicato da Rendere pericolosa ogni forma di improvvisazione. In terzo luogo perchè non conterà solo quello che sul compromesso verrà scritto ma anche Quello che non verrà scritto.
Era ovvio che avresti criticato il mio suggerimento provocatorio. I forum ( anche questo idealista ) sono pieni di utenti che si lamentano di preliminari preparati da genti immobiliari, soprattutto quelli delle catene di franchising. Quindi il punto di partenza da internet è quantomeno equivalente o migliore di quello dell'agente immobiliare. Ovviamnte, come ho detto io prima, un coinvolgimento del notaio è utile. Quello che è inutile, e tu stesso lo dici chiaramente ( cito "anche qualora l'agente immobiliare immobilire sia intervenuto per la conclusione dell'affare"), è l'agente immobiliare. Vi sono, su internet, testi di contratti preliminari di fonte autorevolissima, ben più di agenti immobiliari. La proposta di acquisto, che con molto leggerezza ( o malafede ) viene predisposta da agenti immobiliari è già un preliminare a tutti gli effetti. Quindi decida l'acquirente se è meglio fidarsi di un internet-di-fonte autorevole che un agente immobiliare, parte interessata alla pseudo conclusione dell'affare per maturare la mediazione con il "nesso" . Nota importante : noto inoltre che tu distingui fra "preliminare" e "compromesso". Come sentenziato dalla corte di cassazione un preliminare ( che è di per sè il compromesso) che rinvia ad un seguente "preliminare-compromesso" è nullo. Credevo fosse noto a tutti gli agenti immobiliari. Dopo il preliminare vi è solo il rogito. Almeno questo secondo la corte di cassazione e non secondo il sottoscritto.
Per sua cultura le cito un autorevole intervento pubblicato sul Sole24ore «Come hanno avuto modo di spiegare alcune sentenze – commenta Gabriele Noto, consigliere nazionale del Notariato – non è per niente certo che l'unione tra proposta e sua accettazione sono pari a un contratto preliminare. Anzi, questo non è scritto da nessuna parte nel Codice»
Ricercherò chi è questo consigliere del notariato e lo contattatterò. Sono già stato in contatto diretto con il consiglio nazionale del notariato a Roma. Una proposta accettata è per la cassazione un contratto preliminare o se rimanda a successivo preliminare è nulla. Il concetto di semplice "promemoria di intesa" non è niente e non può esserci passaggio di danaro sul niente. Quindi il tuo è un gioco di parole senza contenuti giuridici. A che scopo l'acquirente formulerebbe una proposta di acquisto, che a questo punto deve essere senza caparra, ad un venditore che non avrebbe senso esprimesse accettazione su uno scritto che dichiara buona intenzioni e nessuno impegno ? Ecco i pasticci ! Ed in questo caso malaugurato caso è chiaro che l'agente immobiliare non matura un euro di mediazione, in quanto non vi è conclusione di nessun affare. Quindi, e non posso credere, che la frase del notaio, da te quotata, esprima il contenuto completo del pensiero del notaio.
Inoltre, non ti preoccupare della mia cultura. A questa ci penso io. Se ti va scrivi sul forum cose per tutti. Ripeto su Gabriele noto farò le mie ricerche e non è la prima volta che contatto autori di articoli. Grazie ad internet e posta elettronica non esistono più gli dei irraggiungibili.
Mi perdoni. Ma nessuno ha parlato di un preliminare che rimandi ad altro preliminare. Diverso è il caso in cui ad un preliminare che rimandi al rogito, faccia seguito un nuovo preliminare che rimandi ugualmente al rogito.
Ti invito ad essere preciso ed univoco nell'uso dei termini legati alla mediazione ed alla compraventita. È comunenemente usato il termine "proposta di acquisto" per indicare un documento che contiene già tutti i dati necessari di rilevanza contrattuale, e che riassumo brevemente per chi ci legge : -Oggetto del contratto ( acquisto di un immobile specifico, con tutti gli indicativi catastali specifici) -Le condizioni giuridiche di questo immobile (pesi, vincoli, servitù etc.) -Prezzo -Condizioni di pagamento -Caparra -Tipo della caparra -Clausole sospensive -Clausole risolutive espresse -Termini perentori degli adempimenti delle parti E quant'altro necessario.
La proposta è un atto unilaterale, che, con la firma per accettazione da parte del venditore, diviene una contratto, cioè un atto bilaterale, detto "preliminare" ( o "compromesso" ).
Ovviamente, si potrebbe non seguire la pratica della proposta accettata, voluta dagli agenti immobiliari e tanto cara ad essi, e stipulare direttamente un preliminare o compromesso di compravendita.
Segue poi solo il rogito, sempre che ci sia il buon fine dei contenuti del preliminare.
La proposta di acquisto è voluta dagli agenti immobiliari per avere un documento probante della loro attività di mediazione e quindi il loro diritto alla provviggione che scatterebbe al'accettazione di una proposta di acquisto priva di clausola sospensiva.
Quindi riassumo : proposta, proposta accettata ( che diviene "preliminare/compromesso ) e rogito.
Questa è la linearità del procedimento.
Se tutto fosse fatto bene, non ci sarebbero queste lamentele che girano sui forum. Il resto crea solo confusione e malumore, se non peggio, delle parti.
Mi permetto di aggiungere alla sue indicazioni alcune precisazioni, sempre in aiuto al lettore che ci segue.
Lei scrive: "...con la firma per accettazione da parte del venditore, diviene un contratto, cioè un atto bilaterale, detto "preliminare"" In realtà il contratto si perfeziona solo con la comunicazione dell'avvenuta accettazione entro i termini. (Cc 1326) So che è un piccolo dettaglio ma mi ha chiesto di essere preciso ed univoco...
Lei dice che alla proposta d'acqusto accettata può seguire "solo" il rogito. Non è così come si evince anche leggendo la risoluzione 63e/2008 dell'agenzia delle entrate: "...appare consolidato l’orientamento della corte di cassazione teso a ravvisare l’avvenuta conclusione Dell’affare in una proposta di acquisto, accettata dalla controparte, Ancorché l’accordo stabilisse in un momento successivo, la data per la stipula Del preliminare, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più Sicura un contratto già concluso (v.cass. Civ. Sez. Ii, 25 ottobre 2005, n. 20653, e cass. Civ. Sez. Iii, 14 luglio 2004, n. 13067)" Scopriamo quindi che dopo la sottoscrizione di una proposta d'acquisto regolarmente accettata e di cui sia stata comunicata l'accettazione È legittimo stipulare un preliminare.
Vero è anche che. Come sostengono Giuseppe bordolli e gianfranco di rago in "Agente e mediatore immobiliare: diritto, doveri, responsabilità" (2004) edito da maggioli editore Pag. 155, in riferimento alla fattispecie della proposta d'acquisto nel cui modulo non sia precisato che, Con la comunicazione dell'accettazione, "si perfezioni un contratto preliminare... [l'accettazione della proposta] non rappresenta un Presupposto perchè il mediatore possa ottenere il diritto alla provvigione, non potendosi parlare di Conclusione dell'affare: la sottoscrizione di una proposta d'acquisto o di locazione, anche se Accettata dal destinatario, non garantisce il diritto di esigere la provvigione qualora le parti, successivamente, Non stipulino un vero e proprio contratto preliminare" A questo tipo di proposta, senza valore di preliminare, si riferiscono anche Cremona ed altri autori in "casa, fisco & agevolazioni" Pubblicato nel 2002 dal sole24ore laddove a pag. 12 si scrive: "dopo l'individuazione dell'immobile da acquistare, l'agente immobiliare Sottopone al futuro acquirente la proposta d'acquisto, che rappresenta un documento il quale svolge la funzione di Una "prenotazione" per la conclusione del contratto preliminare con il proprietario dello stesso immobile. Spesso viene chiesto anche il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'effettiva volontà contrattuale Ad acquistare l'immobile."
Ricapitoliamo: - Possono esistere diverse tipologie di proposta d'acquisto con valore di preliminare o senza valore di preliminare Nel primo caso il contratto si considera da subito concluso, nel secono caso lo diviene solo dopo la sottoscrizione del contratto preliminare. - Anche quando la proposta abbia valore di preliminare ritengo che sia consigliabile sottoscrivere il compromesso dal notaio (ed è comunque assolutamente legittimo). Lo consiglio non per sfiducia nei colleghi ma per il fatto che, pur essendo redatte da gruppi di giuristi Esperti e, in alcuni casi, sottoposte al vaglio delle associazioni di consumatori, le proposte rimangono dei meri prestampati che non possono contenere in forma specifica e compiuta tutti i patti e le condizioni. Naturalmente la competenza giuridica di un notaio è di gran lunga superiore a quella dell'agente immobiliare e rivolgersi al professionista Più esperto credo che sia utile per il cliente ma anche per lo stesso agente.
Cercherò di no saltare un punto della tua lunga e contradditoria risposta. 1) comunicazione all'acquirente dell'accettazione da parte del venditore. La comunicazione dell'accettazione è un evento che è affidato all'agente immobiliare e del relativo titardo ne risponde l'agente immobiliare. Vi sono casi pendenti in tribunale anche a causa di questi ritardi dell'agente immobiliare accavallatisi con la scadenza della proposta irrevocabile.
Essendo la proposta di acquisto irrevocabile da parte dell'acquirente, la firma per accettazione conclude simultaneamente il contratto, essendo a quel punto irrevocabile per entrambe le parti. La comunicazione dell'avvenuta conoscenza da parte dell'acquirente ha rilevanza su altri effetti, ma non sulla chiusura del contratto, avvenuta nella data dell'accettazione. Sarà cura del venditore assicurarsi che in caso di coincidenza della scadenza perentoria della proposta, ciò venga adeguatamente comunicato all'acquirente.
2)una proposta di acquisto, accettata, "vera" , e non letterina a babbo natale, è preliminare. Quanto da te citato è ampiamente superato da sentanze di cassazioni seguenti a quelle da te citate, sono pre-istoria.
3)qunto scritto da bardolli e drago (2004, ripeto 2004) è ampiamente superato. Quasi 10 anni in legislazione, giurisprudenza e dottrina giuridica sono un secolo. Peggio ancora il sole24ore del 2002.
È necessario tenersi aggiornati continuamente tramite la bibliografia attuale a cui rimando i lettori.
La provviggione è ufficialmente maturata alla già citata comunicazione all'acquirente dell'accettazione del venditore, accettazione che, ripeto per evitare inutili battibecchi, che conclude il contratto tra le parti riversando sull'agente immobiliare la responsabilità della comunicazione all'acquirente, a cui il venditore è estraneo.
4) non esistono proposte d'acquisto che non siano preliminari. A meno che tu non faccia riferimento alle letterine di buone intenzioni, che nessuno usa essendo prive di significato e valore giuridico. Essendo Esse solo letterine di promemoria di intenzioni non meritano neanche attenzione. Cosa conterrebbero secondo te queste letterine ? che a tizio piacerebbe comprare l'immobile di caio ? non certo impegni di acquisto, altrimenti sarebbero preliminari.la chiarezza è anche questo : non indurre le parti a fare scritti inutili e controversi per valore giuridico. O scrive bene o è meglio non scrivere alcunchè.
5) uso del notaio. Poichè la proposta d'acquisto accettata costituisce il prelimare di compravendita, con il tuo ragionamento lla proposta di acquisto andrebbe redatta da un notaio. Ciò è possibile in una vendita da privato a privato, che hanno negoziato verbalmente il loro accordo ed alla fine si recano da un notaio per "scrivere" i termini del loro accordo. Non è invece possibile se la trattativa avviene tramite agente immobiliare, che vuole passare attraverso una proposta provvisoria o campata per aria. Nè un acquirente può farsi scrivere proposte-tentativo dai notai, pagando onorari senza essere certi di concludere.
Mi sembra di avere toccato tutti gli argomenti e semmai proseguiamo
39 Risposte:
Mi permetto di sconsigliare vivamente a quanti seguono questo forum di
Scaricare da internet il testo di un preliminare e di adattarlo al caso, a meno che
Non siate certi di avere il bagaglio di conoscenze necessario per poterlo fare.
Rivolgetevi sempre ad un bravo notaio per la preparazione del compromesso, anche qualora
L'agente immobiliare sia intervenuto per la conclusione dell'affare.
In primo luogo il notaio (generalmente) non modificherà il suo preventivo per la
Preparazione del preliminare in presenza dell'impegno a concludere presso il medesimo
La stipula dell'atto definitivo.
In secondo luogo perchè si parla di un contratto talmente importante e delicato da
Rendere pericolosa ogni forma di improvvisazione.
In terzo luogo perchè non conterà solo quello che sul compromesso verrà scritto ma anche
Quello che non verrà scritto.
Era ovvio che avresti criticato il mio suggerimento provocatorio. I forum ( anche questo idealista ) sono pieni di utenti che si lamentano di preliminari preparati da genti immobiliari, soprattutto quelli delle catene di franchising. Quindi il punto di partenza da internet è quantomeno equivalente o migliore di quello dell'agente immobiliare. Ovviamnte, come ho detto io prima, un coinvolgimento del notaio è utile. Quello che è inutile, e tu stesso lo dici chiaramente ( cito "anche qualora l'agente immobiliare immobilire sia intervenuto per la conclusione dell'affare"), è l'agente immobiliare. Vi sono, su internet, testi di contratti preliminari di fonte autorevolissima, ben più di agenti immobiliari. La proposta di acquisto, che con molto leggerezza ( o malafede ) viene predisposta da agenti immobiliari è già un preliminare a tutti gli effetti. Quindi decida l'acquirente se è meglio fidarsi di un internet-di-fonte autorevole che un agente immobiliare, parte interessata alla pseudo conclusione dell'affare per maturare la mediazione con il "nesso" . Nota importante : noto inoltre che tu distingui fra "preliminare" e "compromesso". Come sentenziato dalla corte di cassazione un preliminare ( che è di per sè il compromesso) che rinvia ad un seguente "preliminare-compromesso" è nullo. Credevo fosse noto a tutti gli agenti immobiliari. Dopo il preliminare vi è solo il rogito. Almeno questo secondo la corte di cassazione e non secondo il sottoscritto.
Per sua cultura le cito un autorevole intervento pubblicato sul Sole24ore
«Come hanno avuto modo di spiegare alcune sentenze – commenta Gabriele Noto, consigliere nazionale del Notariato – non è per niente certo che l'unione tra proposta e sua accettazione sono pari a un contratto preliminare. Anzi, questo non è scritto da nessuna parte nel Codice»
Ricercherò chi è questo consigliere del notariato e lo contattatterò.
Sono già stato in contatto diretto con il consiglio nazionale del notariato a Roma.
Una proposta accettata è per la cassazione un contratto preliminare o se rimanda a successivo preliminare è nulla.
Il concetto di semplice "promemoria di intesa" non è niente e non può esserci passaggio di danaro sul niente.
Quindi il tuo è un gioco di parole senza contenuti giuridici.
A che scopo l'acquirente formulerebbe una proposta di acquisto, che a questo punto deve essere senza caparra, ad un venditore che non avrebbe senso esprimesse accettazione su uno scritto che dichiara buona intenzioni e nessuno impegno ?
Ecco i pasticci !
Ed in questo caso malaugurato caso è chiaro che l'agente immobiliare non matura un euro di mediazione, in quanto non vi è conclusione di nessun affare. Quindi, e non posso credere, che la frase del notaio, da te quotata, esprima il contenuto completo del pensiero del notaio.
Inoltre, non ti preoccupare della mia cultura. A questa ci penso io. Se ti va scrivi sul forum cose per tutti.
Ripeto su Gabriele noto farò le mie ricerche e non è la prima volta che contatto autori di articoli.
Grazie ad internet e posta elettronica non esistono più gli dei irraggiungibili.
Mi perdoni. Ma nessuno ha parlato di un preliminare che rimandi ad altro preliminare.
Diverso è il caso in cui ad un preliminare che rimandi al rogito, faccia seguito un nuovo preliminare che rimandi ugualmente al rogito.
Ti invito ad essere preciso ed univoco nell'uso dei termini legati alla mediazione ed alla compraventita.
È comunenemente usato il termine "proposta di acquisto" per indicare un documento che contiene già tutti i dati necessari di rilevanza contrattuale, e che riassumo brevemente per chi ci legge :
-Oggetto del contratto ( acquisto di un immobile specifico, con tutti gli indicativi catastali specifici)
-Le condizioni giuridiche di questo immobile (pesi, vincoli, servitù etc.)
-Prezzo
-Condizioni di pagamento
-Caparra
-Tipo della caparra
-Clausole sospensive
-Clausole risolutive espresse
-Termini perentori degli adempimenti delle parti
E quant'altro necessario.
La proposta è un atto unilaterale, che, con la firma per accettazione da parte del venditore, diviene una contratto, cioè un atto bilaterale, detto "preliminare" ( o "compromesso" ).
Ovviamente, si potrebbe non seguire la pratica della proposta accettata, voluta dagli agenti immobiliari e tanto cara ad essi, e stipulare direttamente un preliminare o compromesso di compravendita.
Segue poi solo il rogito, sempre che ci sia il buon fine dei contenuti del preliminare.
La proposta di acquisto è voluta dagli agenti immobiliari per avere un documento probante della loro attività di mediazione e quindi il loro diritto alla provviggione che scatterebbe al'accettazione di una proposta di acquisto priva di clausola sospensiva.
Quindi riassumo : proposta, proposta accettata ( che diviene "preliminare/compromesso ) e rogito.
Questa è la linearità del procedimento.
Se tutto fosse fatto bene, non ci sarebbero queste lamentele che girano sui forum.
Il resto crea solo confusione e malumore, se non peggio, delle parti.
Mi permetto di aggiungere alla sue indicazioni alcune precisazioni, sempre in aiuto al lettore che ci segue.
Lei scrive: "...con la firma per accettazione da parte del venditore, diviene un contratto, cioè un atto bilaterale, detto "preliminare""
In realtà il contratto si perfeziona solo con la comunicazione dell'avvenuta accettazione entro i termini. (Cc 1326)
So che è un piccolo dettaglio ma mi ha chiesto di essere preciso ed univoco...
Lei dice che alla proposta d'acqusto accettata può seguire "solo" il rogito.
Non è così come si evince anche leggendo la risoluzione 63e/2008 dell'agenzia delle entrate:
"...appare consolidato l’orientamento della corte di cassazione teso a ravvisare l’avvenuta conclusione
Dell’affare in una proposta di acquisto, accettata dalla controparte,
Ancorché l’accordo stabilisse in un momento successivo, la data per la stipula
Del preliminare, previsione ritenuta mirante soltanto a riprodurre in forma più
Sicura un contratto già concluso (v.cass. Civ. Sez. Ii, 25 ottobre 2005, n.
20653, e cass. Civ. Sez. Iii, 14 luglio 2004, n. 13067)"
Scopriamo quindi che dopo la sottoscrizione di una proposta d'acquisto regolarmente accettata e di cui sia stata comunicata l'accettazione
È legittimo stipulare un preliminare.
Vero è anche che. Come sostengono Giuseppe bordolli e gianfranco di rago in
"Agente e mediatore immobiliare: diritto, doveri, responsabilità" (2004) edito da maggioli editore
Pag. 155, in riferimento alla fattispecie della proposta d'acquisto nel cui modulo non sia precisato che,
Con la comunicazione dell'accettazione, "si perfezioni un contratto preliminare... [l'accettazione della proposta] non rappresenta un
Presupposto perchè il mediatore possa ottenere il diritto alla provvigione, non potendosi parlare di
Conclusione dell'affare: la sottoscrizione di una proposta d'acquisto o di locazione, anche se
Accettata dal destinatario, non garantisce il diritto di esigere la provvigione qualora le parti, successivamente,
Non stipulino un vero e proprio contratto preliminare"
A questo tipo di proposta, senza valore di preliminare, si riferiscono anche Cremona ed altri autori in "casa, fisco & agevolazioni"
Pubblicato nel 2002 dal sole24ore laddove a pag. 12 si scrive: "dopo l'individuazione dell'immobile da acquistare, l'agente immobiliare
Sottopone al futuro acquirente la proposta d'acquisto, che rappresenta un documento il quale svolge la funzione di
Una "prenotazione" per la conclusione del contratto preliminare con il proprietario dello stesso immobile.
Spesso viene chiesto anche il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'effettiva volontà contrattuale
Ad acquistare l'immobile."
Ricapitoliamo:
- Possono esistere diverse tipologie di proposta d'acquisto con valore di preliminare o senza valore di preliminare
Nel primo caso il contratto si considera da subito concluso, nel secono caso lo diviene solo dopo la sottoscrizione del contratto preliminare.
- Anche quando la proposta abbia valore di preliminare ritengo che sia consigliabile sottoscrivere il compromesso dal notaio (ed è comunque assolutamente legittimo). Lo consiglio non per sfiducia nei colleghi ma per il fatto che, pur essendo redatte da gruppi di giuristi
Esperti e, in alcuni casi, sottoposte al vaglio delle associazioni di consumatori, le proposte rimangono dei meri prestampati che non possono contenere in forma specifica e compiuta tutti i patti e le condizioni.
Naturalmente la competenza giuridica di un notaio è di gran lunga superiore a quella dell'agente immobiliare e rivolgersi al professionista
Più esperto credo che sia utile per il cliente ma anche per lo stesso agente.
Cercherò di no saltare un punto della tua lunga e contradditoria risposta.
1) comunicazione all'acquirente dell'accettazione da parte del venditore.
La comunicazione dell'accettazione è un evento che è affidato all'agente immobiliare e del relativo titardo ne risponde l'agente immobiliare.
Vi sono casi pendenti in tribunale anche a causa di questi ritardi dell'agente immobiliare accavallatisi con la scadenza della proposta irrevocabile.
Essendo la proposta di acquisto irrevocabile da parte dell'acquirente, la firma per accettazione conclude simultaneamente il contratto, essendo a quel punto irrevocabile per entrambe le parti.
La comunicazione dell'avvenuta conoscenza da parte dell'acquirente ha rilevanza su altri effetti, ma non sulla chiusura del contratto, avvenuta nella data dell'accettazione. Sarà cura del venditore assicurarsi che in caso di coincidenza della scadenza perentoria della proposta, ciò venga adeguatamente comunicato all'acquirente.
2)una proposta di acquisto, accettata, "vera" , e non letterina a babbo natale, è preliminare.
Quanto da te citato è ampiamente superato da sentanze di cassazioni seguenti a quelle da te citate, sono pre-istoria.
3)qunto scritto da bardolli e drago (2004, ripeto 2004) è ampiamente superato. Quasi 10 anni in legislazione, giurisprudenza e dottrina giuridica sono un secolo. Peggio ancora il sole24ore del 2002.
È necessario tenersi aggiornati continuamente tramite la bibliografia attuale a cui rimando i lettori.
La provviggione è ufficialmente maturata alla già citata comunicazione all'acquirente dell'accettazione del venditore, accettazione che, ripeto per evitare inutili battibecchi, che conclude il contratto tra le parti riversando sull'agente immobiliare la responsabilità della comunicazione all'acquirente, a cui il venditore è estraneo.
4) non esistono proposte d'acquisto che non siano preliminari.
A meno che tu non faccia riferimento alle letterine di buone intenzioni, che nessuno usa essendo prive di significato e valore giuridico. Essendo
Esse solo letterine di promemoria di intenzioni non meritano neanche attenzione.
Cosa conterrebbero secondo te queste letterine ? che a tizio piacerebbe comprare l'immobile di caio ? non certo impegni di acquisto, altrimenti sarebbero preliminari.la chiarezza è anche questo : non indurre le parti a fare scritti inutili e controversi per valore giuridico. O scrive bene o è meglio non scrivere alcunchè.
5) uso del notaio.
Poichè la proposta d'acquisto accettata costituisce il prelimare di compravendita, con il tuo ragionamento lla proposta di acquisto andrebbe redatta da un notaio.
Ciò è possibile in una vendita da privato a privato, che hanno negoziato verbalmente il loro accordo ed alla fine si recano da un notaio per "scrivere" i termini del loro accordo.
Non è invece possibile se la trattativa avviene tramite agente immobiliare, che vuole passare attraverso una proposta provvisoria o campata per aria. Nè un acquirente può farsi scrivere proposte-tentativo dai notai, pagando onorari senza essere certi di concludere.
Mi sembra di avere toccato tutti gli argomenti e semmai proseguiamo
Ho letto la sua dettagliata risposta.
Sono rimasto senza parole.
Ma ho compreso perfettamente!
E per questo la ringrazio
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