Che fine fa il diritto di proprietà della casa in caso di divorzio? Vediamo quanto stabilito dalla Cassazione.
Secondo la guida de Il Sole 24 Ore “Soldi e Divorzi”, l’ordinanza 9990/2019 della Cassazione ha stabilito un principio relativamente alla casa coniugale in caso di divorzio (o rottura di una unione civile); un caso in cui il diritto di proprietà si scontra con l’assegnazione dell’abitazione da parte del giudice.
Il caso: due coniugi abitano nella casa di proprietà di uno di loro. Durante il matrimonio la casa viene venduta ma la coppia continua ad abitarvi (in affitto o comodato d’uso o usufrutto). I due si separano, e uno dei due coniugi viene dichiarato assegnatario dell’abitazione insieme ai figli. In questo caso si crea conflitto tra il coniuge assegnatario e il nuovo proprietario della casa.
L’ordinanza 9990/2019 della Cassazione stabilisce che a prevalere sia l’interesse del coniuge, se nel contratto di vendita è stata inserita una cosiddetta “clausola di rispetto” del diritto di abitazione della coppia ad abitare l’immobile dopo la vendita, o se è stato stipulato un contratto di comodato d’uso. Prevale invece il proprietario se non si verificano i casi sopra detti (e quindi anche in caso di accordo verbale o comunque non formalizzato).
Se poi l’immobile viene venduto dal proprietario dopo essere stato assegnato ad un coniuge separato, tale assegnazione è opponibile al nuovo acquirente della casa (secondo la sentenza della Corte costituzionale 454/1989) anche se non trascritto nei registri immobiliari.
Se invece la casa viene alienata da uno o entrambi i coniugi, ma essi continuino a viverci in comodato e se, durante l’abitazione in comodato, avvenga il divorzio e l’assegnazione della casa ad uno dei due, tale situazione non è più opponibile al nuovo acquirente della casa. È invece opponibile il regime di abitazione in locazione.
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