L’Ance ha aggiornato ad ottobre 2019 la guida sul “Sismabonus acquisti” alla luce delle più recenti disposizioni in materia.
Il documento contiene un inquadramento normativo della detrazione e indica le modalità per accedere all’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche e le opzioni del suo utilizzo anche in caso di cessione del credito d’imposta e sconto sul corrispettivo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
Secondo quanto ricordato dall’Ance, il “Sismabonus acquisti” è un’agevolazione che consente all’acquirente di unità immobiliari antisismiche site nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3, di detrarre il 75% o l’85% del prezzo di vendita, purché l’unità sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentito.
L’acquirente di unità immobiliari antisismiche che ha diritto al beneficio può:
- utilizzare direttamente la detrazione a scomputo delle imposte sul reddito (Irpef o Ires), suddividendo il beneficio in 5 quote annuali di pari importo;
- utilizzare indirettamente la detrazione attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore delle imprese esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati, con possibilità per tali soggetti acquirenti di ricedere il credito medesimo un’altra volta (con un massimo di 2 cessioni complessive);
- usufruire di uno sconto sul corrispettivo dei lavori effettuato dall’impresa, il cui importo corrisponde alla detrazione spettante, e viene recuperato dall’impresa esecutrice dei lavori attraverso un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali costanti e con possibilità di cessione ai fornitori (massimo 1 cessione).
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