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Quanto si paga per registrare un contratto di affitto, tutto quello che serve sapere
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Quanto si paga per registrare un contratto di affitto? Quali sono i costi da affrontare? Vediamo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Per la registrazione di un contratto di locazione è necessario versare l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Nel caso in cui siano soddisfati specifici requisiti è possibile optare per il regime della cedolare secca.

Imposta di registro contratto di locazione

L'importo dell'imposta di registro da versare per la registrazione di un contratto di locazione varia in base all'immobile locato o affittato. Per i fabbricati a uso abitativo la percentuale è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per i fabbricati strumentali per natura la percentuale è pari all'1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva, è pari al 2% del canone negli altri casi; per i fondi rustici la percentuale è pari allo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per gli altri immobili la percentuale è pari al 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Imposta di registro contratto di locazione canone concordato

Nel caso di contratti di locazione a canone concordato, che riguardano immobili che si trovano in uno dei Comuni ad elevata tensione abitativa, c'è una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. Ne consegue che il corrispettivo annuo che deve essee considerato per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Inoltre, il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto. Sul deposito cauzionale versato dall'inquilino non è dovuta l'imposta di registro, ma se il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, l'imposta deve essere versata nella misura dello 0,50%.

Imposta di registro contratto di locazione anni successivi

Per quanto riguarda un contratto di locazione che dura più anni, si può decidere di pagare, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo); oppure di versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Optando per questa ultima opzione, l'imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Nel caso in cui si scelga di pagare per l'intera durata del contratto si ha diritto a una detrazione dall'imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% per il 2015 e 0, 2% a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero delle annualità.

Qualora il contratto venisse disdetto prima del tempo e l'imposta di registro fosse già stata versata per liintera durata, è previsto il rimborso dell'importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo si può pagare l'imposta in unica soluzione oppure anno per anno. Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l'imposta deve essere versata nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi, l'imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.

Imposta di bollo contratto di locazione

L'imposta di bollo per un contratto di locazione è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. L'imposta di bollo si versa per ogni copia da registrare.

Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.

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