A circa una settimana dalla scadenza dell'ivie, l'imposta sugli immobili posseduti all'estero dai residenti in Italia, l'agenzia delle entrate ha diffuso una circolare per chiarire i tanti punti oscuri. La 28/e fornisce tutte le istruzioni per capire su chi ricade l'onore dell'imposta e sul calcolo del valore imponibile, sia esso il costo di acquisto o il valore catastale
- Soggetti passivi dell'imposta. Devono pagare l'ivie i proprietari, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazioni, enfiteusi e superficie degli immobili esteri; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario di immobili, anche se da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (il locatario è soggetto passivo a decorrere della data di stipula del contratto e per la durata dello stesso)
Per i paesi del commow law, la cui legislazioni distinguono tra proprietà fondiaria (freehold) e possesso di beni (leasehold), a corrispondere il tributo saranno quest'ultimi. L'ivie è dovuta anche sui beni detenuti dalla persona fisica per interposta persona o tramite fiduciaria. Per gli immobili dei trust, qualora la disponibilità dei beni sia da attribuire ad altri soggetti saranno i beneficiari o disponenti a corrispondere l'imposta
Calcolo del valore imponile
1)per gli immobili situati in stati ue o in norvegia e islanda, la base imponibile è il valore catastale assunto ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali del paese estero. Nel caso in cui vi siano distinti valori catastali- uno per le imposte patrimoniali e l'altro per le imposte sul reddito, si farà riferimento al primo di essi
2) per francia, irlanda, malta e belgio, paesi dove manca un valore catastale di riferimento, l'ivie dovrà essere calcolata sul costo di acquisto o sul valore di mercato. A scelta del contribuente l'imposta si potrà calcolare anche sulla base del valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualemte previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti imu
3) per gli immobili situati in stati non ue e diversi da islanda e norvegia, l'imposta va applicata al costo risultante dall'atto di acquisto ovvero dai contratti stipulati per acquistire di diritti reali. Per gli immobili costruiti dal contribuente, bisogna far riferimento al costo di costruzione come certificato dalla relativa documentazione
-Modalità di calcolo dell'ivie. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota dello 0,76%, in proporzione alla quota di immobile posseduta e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il diritto di possesso. L'imposta non è dovuta se l'importo delle stessa non supera i 200 euro, ovvero per gli immobili la cui base imponibile non supera 26.381 euro. In tal caso non si deve indicare neanche i dati relativi all'immobile nel qadro rm del modello unico. Ai fini dell¡applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve far riferimento all'imposta sul valore complessivo dell'immobile a prescindere delle quote e del periodo di possesso
-Detrazioni per crediti di imposta. Dall'imposta si detrate, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale che si sia versata per il medesimo anno nel paese estero in cui è situato l'immobile
-Soggetti che prestano servizio all'estero per lo stato italiano. Sugli immobili dei cittadini con residenza fiscale in Italia che prestano servizio all'estero per lo stato o per un'organizzazione internazionale si applica l'aliquota ridotta dello 0,4%
-Modalità di versamento- per la dichiarazione del valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare la sezione xvi del quadro rm del modello unico persone fisiche. Il versamento ivie deve essere effettuato utilizzando i seguenti codici: 4041 (per i versamenti effettuati dalle persone fisiche); 4042 (per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie)
3 Commenti:
Cosa dice la circolare sulla doppia imposizione se l'immobile paga nel paese di residenza già una tassa tipo l'ici? Sto parlando in special modo del Messico, dove si paga il "Predial". La tassa che il governo vanta, non va contro l'articolo della Costituzione sulla doppia imposizione fiscale?
Per quanto riguarda la Francia la circolare del 2 luglio consente di scegliere la base imponibile tra due valori:
1) Valore dell'immobile presente sul rogito o in assenza valore di mercato.
2) reddito medio ordinario moltiplicato per coefficienti IMU (abitazioni = 160).
Per chi ha acquistato l'immobile da tanti anni (10 o piu' anni) mediamente il prezzo indicato sul rogito e' basso per cui moltiplicato per 0,76% e sottratta la taxe fonciere praticamente in Italia non si paga nulla o molto molto poco per cui chi si trova in questa situazione (penso la maggior parte in quanto si e' comprato molto negli anni 80 ed i prezzi erano molto bassi) sceglie questa base imponibile (e lo stato non becca nulla o pochissimo!!!!).
Chi invece ha comprato negli ultimi anni pagherà tantissimo in quanto il valore degli immobili e' salito molto per cui nel rogito si trova un valore di acquisto molto alto e, in alternativa, calcolando la base imponible tramite il reddito medio ordinario moltiplicato per il coefficiente IMU (normalmente 160) si trova un valore altrettanto alto prossimo al valore di acquisto o addirittura superiore in alcuni casi.
Lo scopo di rendere piu equa l'IVIE in funzione del periodo di acquisto non e' quindi raggiunto; chi ha acquistato l'immobile diversi anni fa non paga praticamente nulla mentre chi ha acquistato recentemente viene tartassato. Facciamo un esempio (reale): due appartamenti identici in costa azzurra di 50 mq con reddito medio ordinario di € 1642 e taxe fonciere 2011 di €704 che dedotta la tassa immondizia di € 172, diventano deducibili € 532.
A) acquistato nel 1988 in franchi equivalenti a €100.000 attuali
Per cui 100.000 x 0,76% - 532 = 228 € da versare.
B) acquistato nel 2006 a 270.000 €
Per cui 270.000 x 0,76% - 532 = 1.520 € da versare.
C) lo stesso immobile calcolando la base imponibile tramite reddito medio ordinario 1642x160 = 262.720 per cui 262.720 x 0,76% - 532 = 1.465 € da versare.
Come si vede questa tassa e' tutto meno che equa: in un caso si pagano €228 e nell'altro caso (il migliore tra i due possibili) si pagano € 1.465; e' tutto da rifare !!!! spero che l'europa si accorga di questo imbroglio ai contribuenti onesti e decida quindi di abolirla. Se poi la confrontiamo con il valore catastale italiano di un immobile equivalente (circa 1/3 del valore reale dell'immobile) e' ancora piu' iniqua.
Sono inoltre sorpreso (ed arrabbiato) che nessun tributarista e/o esperto fiscale non si esprima in modo critico su questo obrobrio di legge.
Innanzitutto una circolare esplicativa dell'agenzia delle entrate costituisce un parere non vincolante. Inoltre si tratta di una tassa incostituzionale e contraria alla normativa europea (divieto della doppia imposizione). I giornalisti dei quotidiani e della televgisione tacciono (un silenzio assordante !!) ed è uno scandalo. Il presupposto evidentemente è : questi cittadini che hanno immobili all'estero sono tutti evasori e quindi pagheranno una tassa illegittima per evitare "controlli indesiderati". Invece non siamo tutti evasori e non siamo tutti disposti a pagare "il pizzo" perchè chi ha la coscienza pulita si rifiuta di subire ricatti e ingiustizie ! sono disposta ad andare in commissione tributaria, se non ci ribelliamo quando abbiamo ragione l'arroganza di questa gente peggiorerà !!
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