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Ristrutturazione di immobile in comproprietà: chi usufruisce del bonus?
GTRES

Può capitare che in un immobile in comproprietà si effettuino dei lavori di ristrutturazione, le cui spese vengano sostenute da una persona sola, in questi casi cosa succede? è possibile usufruire della detraibilità del 50%? la risposta è sì, vediamo perché

L'agefis, associazione geometri fiscalisti, spiega che la detrazione del 50% spetta al possessore (o al detentore) dell'immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico. Non fa testo la quota di proprietà, ma l'importo delle spese sostenute. Quindi se è un solo proprietario a pagare l'intera spesa, lo stesso avrà diritto all'intera detrazione

A dirlo la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57, ministero finanze - dipartimento entrate - affari giuridici, servizio iii -, "tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d'imposta ai fini dell'irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'irpef, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d'imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico"

E la circolare dell'11 maggio 1998, n. 121 - ministero delle finanze - dipartimento entrate affari giuridici - servizio iii -, secondo cui "la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate)". Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono - a norma dell'articolo 5, comma 5, del tuir - il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

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