Commenti: 0

Novità sul fronte dell’interpello. Cambiano, infatti, le regole per le istanze di interpello presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). Il provvedimento del 4 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’articolo 8 del Dlgs n. 156/2015 che ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali.

Interpello, che cos’è

Come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate, l’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.

Esistono quattro tipologie di interpello: l’interpello ordinario, che consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione; l’interpello sulle società estere controllate - Controlled foreign companies (Cfc), che consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera; l’interpello antielusivo, che consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive; l’interpello disapplicativo, che consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusività contrastati da specifiche norme dell’ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione.

Interpello, le novità

Competenza per la trattazione delle istanze - Il provvedimento delle Entrate opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente.

Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” che fino al 31/12/2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta  l’istanza.

Così, per effetto delle novità, ad esempio, le istanze di interpello controlled foreign companies (Cfc) saranno presentate non più alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale dell’istante bensì, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione, direttamente alla Direzione regionale.

Canali di comunicazione - In attesa dell’implementazione e dell’avvio dell’apposito servizio telematico dedicato, il provvedimento “allinea” i canali di comunicazione consentiti tra contribuenti ed amministrazione, prediligendo l’utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata. 

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account