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Gli abusi edilizi possono pregiudicare l’accesso alle agevolazioni fiscali.  Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, non è sempre così. Vediamo anche in quali casi, però, non è possibile usufruire degli sgravi.

Cos’è un abuso edilizio

Innanzitutto, però, è bene chiarire cosa si intende per “abuso edilizio”. Il testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) lo identifica come un intervento compiuto senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, in variazione essenziale o in parziale difformità.

È comunque possibile richiedere una sanatoria nel caso della “doppia conformità” dell’opera edilizia, con riferimento alle norme in vigore al momento dell’intervento e della presentazione dell’istanza.

Gli abusi edilizi che fanno decadere le agevolazioni

A regolare i casi in cui non è possibile usufruire degli sgravi è l’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il quale stabilisce che gli abusivi edilizi provocano l’impossibilità di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali esclusivamente in tre casi.

I primi due riguardano le opere che sono state costruite senza il titolo edilizio necessario, oppure quelle per le quali il titolo è stato annullato. Il terzo caso, invece, riguarda le opere entrate in contrasto con il titolo per il mancato rispetto delle destinazioni d’uso e degli allineamenti indicati nei piani regolatori.

Da questa casistica, va però esclusa la parziale difformità che arriva alla soglia “tollerata” dallo stesso Testo Unico, che non considera né dal punto di vista urbanistico che fiscale la violazione di altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta, che non superi il 2% delle misure prescritte, in riferimento alle singole unità immobiliari.

Abuso edilizio, quando la detrazione è a rischio

Ma spesso le richieste di detrazioni finiscono sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, che potranno recuperare suddette detrazioni se gli interventi abusivi sono stati realizzati difformemente dal titolo, se la variazione eccede il 2% delle misure prescritte, o se manca il titolo abilitativo necessario.

Un esempio classico è quello dell’ampliamento abusivo di un immobile prima demolito e non ristrutturato nel rispetto della volumetria precedente. così l’abuso edilizio qualifica l’intero edificio come nuova costruzione e ne determina l’integrale decadenza dalle detrazioni Irpef.

Mentre l’ampliamento abusivo di un edificio ristrutturato, ma non prima demolito, fa decadere soltanto i bonus relativi ai lavori di ampliamento.

Un altro caso ricorrente è quello che riguarda edilizia libera, quegli interventi che non necessitano di titoli abilitativi (l’installazione di un servoscala in un’abitazione monofamiliare, la tinteggiatura dell’androne condominiale e l’installazione di un pannello solare fotovoltaico fuori dal centro storico).

Il contribuente, in questi casi, deve conservare un’autocertificazione che attesta la data inizio lavori e il fatto che gli interventi sono agevolabili. I bonus potranno essere considerati decaduti solo se, in seguito a controlli comunali, venga smentito quanto dichiarato nell’autocertificazione.

La giurisprudenza ha anche negato la decadenza delle agevolazioni fiscali nel caso in cui, l’edificio realizzato inizialmente in modo conforme al titolo edilizio, abbia riscontrato successivamente un intervento abusivo di lieve entità nella realizzazione delle varianti interessate da un nuovo titolo edilizio.

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