Con il decreto agosto scatta la proroga per lo stop dei pagamenti e delle notifiche delle cartelle esattoriali. Il termine passa dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Vediamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Le prime sospensioni erano arrivate con i precedenti decreti cura Italia e Rilancio, ora il decreto di agosto ribadisce e proroga la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
Nel dettaglio vengono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020. Mentre per chi risiede nei comuni della “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per chi aveva in vigore un piano di pagamento dilazionato delle cartelle in vigore alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
I contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 possono chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
E fino al 15 ottobre sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account