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Agevolazione prima casa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'alienazione
GTRES

Per poter beneficiare dell'agevolazioni prima casa è importante procedere all'alienazione dell'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto. Ma ci sono casi particolari, come quello affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 228.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente che aveva acquistato l'intera proprietà di un immobile abitativo: per il 50% a titolo gratuito, per donazione del proprio padre, e per il restante 50%, a titolo oneroso, per acquisto dal proprio zio. Come precisato, in sede di acquisto, l'istante ha beneficiato delle agevolazioni prima casa. Anni dopo l'istante ha trasferito la propria residenza in un altro Comune, dove poi ha acquistato un altro immobile ad uso abitativo, fruendo sempre delle agevolazioni prima casa, impegnandosi nell'atto di acquisto ad alienare l'immobile preposseduto entro il termine di un anno dall'acquisto.

L'istante ha dunque domandato all'Agenzia delle Entrate se può limitarsi ad alienare, entro il termine di un anno, la sola quota del 50% dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso, conservando la proprietà del residuo 50% acquistata per donazione; e se la quota del 50% dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso, può essere alienata a titolo gratuito, come donazione.

Nel fornire i suoi chiarimenti, proprio in merito al tema all'agevolazione prima casa e all'alienazione, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineata che, per non incorrere nell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione prima casa, l'istante deve alienare almeno il 50% dell'immobile preposseduto, nello specifico la quota acquistata a titolo oneroso. 

Tale alienazione, come spiegato, può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso. L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato, che il periodo di sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

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