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Tassazione dei canoni di locazione commerciale non percepiti, novità dalla Cassazione
GTRES

La Cassazione è intervenuta in materia di tassazione dei canoni di locazione commerciale non percepiti. Con l'ordinanza n. 15618 ha esaminato le regole previste.

Nel caso in esame, un contribuente aveva presentato ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento dell'Irpef, per l'anno d'imposta 2004, "relativa al maggior reddito riveniente dalla quota di pertinenza del contribuente del canone di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale". Ma la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. Il contribuente ha così fatto appello sottolineando di non aver percepito il canone per inadempimento del conduttore, così come accertato dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità pronunciato il 7 dicembre 2004. Ma la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello chierendo che "in caso di inadempimento del conduttore di immobile adibito a uso commerciale, quanto al pagamento del canone, il reddito del locatore, parametrato al canone locativo, è intassabile ai fini Irpef solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e non per quello anteriore, atteso che la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto alla percezione di un reddito che si estingue unicamente allorché, per qualsiasi causa, la locazione sia cessata".

Come spiegato da Informazione fiscale, che ha esaminato la questione, il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione. I Supremi giudici hanno sottolineato che l'articolo 26 del Dpr. n. 917/1986 afferma che "i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

La Cassazione ha chiarito che con questa disposizione è stato fissato "il principio generale secondo cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile, prevedendo un'eccezione solo per quelli derivanti dalla locazione di immobili abitativi, per i quali la mancata percezione (dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore) ne esclude la rilevanza reddituale". Quando si parla di immobili diversi da quelli a uso abitativo, dunque, fino alla risoluzione del contratto di locazione i relativi canoni concorrono a formare la base imponibile Irpef.

Per il periodo che precede la risoluzione del contratto di locazione, nel quale il conduttore ha goduto della disponibilità del bene, è dovuto il pagamento del canone, che di conseguenza va a costituire la base imponibile Irpef.

Per il reddito degli immobili locati per fini non abitativi, che è individuato in relazione al canone di locazione fino a quando c'è il contratto, è prevista la tassazione secondo il principio di competenza. Quando si parla di locazioni commerciali, il locatore deve dichiarare il reddito stabilito el contratto, anche se i canoni non sono stati effettivamente percepiti. E' stato così messo un ulteriore punto sul tema della tassazione dei canoni di locazione commerciale non percepiti.

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