La Tari è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Ma ci sono casi in cui è obbligatoria la riduzione della tassa sui rifiuti? Sul punto è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza 2374/2023, facendo chiarezza sul tema. Vediamo quanto precisato.
Quando si ha diritto alla riduzione della Tari?
La Cassazione è di recente intervenuta in tema di riduzione della tassa sui rifiuti. Secondo quanto sottolineato, la riduzione della tassa sui rifiuti è obbligatoria se il servizio pubblico è istituito, ma non è erogato. Come precisato dal Sole 24 Ore, che ha esaminato l’ordinanza, la riduzione, inoltre, “agisce anche senza provare che il disservizio sia imputabile al Comune, sempre che lo scostamento dalle modalità previste per l’erogazione sia grave e perdurante”.
Disservizio raccolta rifiuti e riduzione Tari
Con la sua ordinanza, la Cassazione ha richiamato l’articolo 59, comma 4, Dlgs 507/1993 sulla tassa rifiuti, in base al quale “il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto” nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana “in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta”.
La Cassazione ha evidenziato che, “anche se l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità purché, però, lo scostamento comporti i caratteri di gravità e perdurante non fruibilità”.
La riduzione della tassa sui rifiuti è possibile, “a prescindere dalla sussistenza sia di un nesso di causalità condotta-evento sia di un elemento soggettivo che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale”. Non solo: “la riduzione non si configura né come risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né come sanzione per il Comune. Il suo fine è nel ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo tra quanto può essere proteso e i costi generali del servizio, pur significativamente alterato, in presenza di una situazione difforme dalla disciplina regolamentare”.
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