Si torna a parlare di esenzione Imu per la prima casa e residenza. Quali sono le regole da seguire e i presupposti necessari? Questa volta, a dare ulteriori spiegazioni è la Cassazione con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, tramite la quale è stata analizzata l'ipotesi in cui persone sposate o legate da vincolo di unione civile, che vivono in abitazioni diverse per specifiche esigenze, richiedano entrambe l’esenzione dall’imposta municipale. Vediamo quanto precisato.
Il caso
Tutto è partito con il ricorso presentato da un contribuente contro alcuni avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu su un immobile indicato come dimora abituale da parte del ricorrente, ma non coincidente con quello dove risiedevano sua figlia e la compagna. Nel caso specifico, sia il contribuente che la compagna volevano usufruire dell’esenzione Imu, ciascuno per la propria abitazione.
Ma l’esenzione Imu era stata concessa solo alla donna, di conseguenza il contribuente ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado, che lo ha rigettato, così come la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sostenendo che il contribuente, “a differenza della figlia e della compagna, aveva fissato la residenza anagrafica presso un’altra abitazione, diversa da quella nella quale aveva la dimora abituale e per cui chiedeva l’esenzione Imu”. Il contribuente ha quindi deciso di rivolgersi alla Suprema Corte.
I chiarimenti della Cassazione
Nel formulare la sua pronuncia, la Cassazione ha innanzitutto ricordato che, “in presenza di una giusta causa che imponga tale scelta o per loro determinazione consensuale, costituisce un diritto dei coniugi e delle persone unite civilmente fissare residenze disgiunte, sempre che ciò non contrasti con le norme sulla ‘residenza familiare’ (per i coniugi) o sulla ‘residenza comune’ (per gli uniti civilmente)”.
Per quanto riguarda, nello specifico, l’esenzione Imu per la prima casa o abitazione principale, la Cassazione ha sottolineato “che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011”. Di conseguenza, “è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall’originaria formulazione della norma censurata”.
Alla luce di ciò, come sottolineato, “salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in cui quest’ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune”. Bisogna distinguere tra residenze diverse e seconda casa. Nello specifico, “nel caso di residenze diverse l’agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale”.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso presentato dal contribuente, in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva fissato la residenza presso l’immobile per cui chiedeva l’esenzione d’imposta, ma solo la dimora abituale. Secondo quanto evidenziato, ai fini dell’esenzione Imu per la prima casa, nel periodo di riferimento devono realizzarsi in concorso i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.
La Suprema Corte ha precisato: “Il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata”.
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