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Per rientrare nella categoria delle “imprese start-up innovative” tali società devono rispettare alcuni specifici requisiti, come evidenziato dal Sole 24 Ore. Andiamo dunque a scoprire quali sono le caratteristiche di queste imprese e il tipo di agevolazioni di cui possono godere.

I requisiti

Per essere definita “start-up innovativa” un’impresa deve:

- assumere la forma della società di capitali, è possibile costituire una “start-up Innovativa” nella forma di Srl, Spa, Sapa, oppure di società cooperativa;

- avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- avere sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea (spazio economico europeo), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

- essere stata costituita da non più di 60 mesi;

- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

- non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo;

- non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/ di ramo di azienda.

Le caratteristiche

La società deve possedere almeno una di queste caratteristiche:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo sostenute in misura superiore al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;

- impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, alternativamente: o personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, in misura pari o superiore a 1/3 della propria forza lavoro, o personale in possesso di laurea magistrale in misura pari o superiore a 2/3 della propria forza lavoro.

- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

Le agevolazioni in materia di copertura perdite

- In caso di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale è possibile riportare la perdita entro tale limite entro il secondo esercizio successivo (anziché entro l’esercizio successivo).

- In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è possibile attendere la chiusura dell’esercizio successivo per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Le agevolazioni in materia di quote di Srl

- L’atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere: la creazione di categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti o la determinazione del contenuto delle differenti quote di partecipazione; la creazione di categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; la creazione di categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.

- Le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

- Le start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono, in deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, realizzare operazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale.

- L’atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o servizi.

Deroghe alla copertura delle perdite

- In caso perdite superiori a 1/3 del capitale sociale la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 entro il 2° esercizio consecutivo (anziché entro l’esercizio successivo).

- In caso di capitale ridotto al di sotto del minimo legale per perdite l’assemblea, tempestivamente convocata, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo.

Quote Srl

- Diritti diversi: l’atto costitutivo della società può prevedere categorie di quote fornite di diritti specifici, e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie.

- Assenza diritto di voto: : l’atto costitutivo della società può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto non proporzionali o che attribuiscono diritti di voto limitati ad alcuni argomenti.

- Offerta al pubblico: le quote sociali possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche mediante i portali per la raccolta dei capitali (cd. “crowdfunding”).

- Operazioni su quote proprie: in deroga al divieto posto dal CC la società può compiere operazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori, professionisti.

- Strumenti finanziari: lo statuto sociale può prevedere la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi.

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