Commenti: 0
In arrivo l’esonero dei contributi Inps per chi rinuncia alla cassa integrazione di agosto
GTRES

Una circolare applicativa dell’Inps stabilisce la possibilità, da parte dei datori di lavoro, di fruire di un esonero per il versamento dei contributi. Scopriamo quali sono i requisiti per beneficiarne.

Nel dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi è previsto per i datori di lavoro privati che hanno fruito della cassa integrazione con causale Covid introdotta dal cura Italia, ma che non chiedono quella del decreto Agosto. Stesso discorso anche alle imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione a luglio.

Come già accennato, a beneficiare dell’esonero dal pagamento dei contributi Inps sono le imprese private e non le pubbliche amministrazioni. Uno dei requisiti più importanti è quello di aver fruito della cassa integrazione per covid a maggio e giugno 2020 (o anche quella di luglio ma solo nel caso in cui sia stata chiesta prima dell’entrata in vigore del decreto agosto).

L’esonero dei contributi Inps, infatti, spetta ai datori di lavoro che hanno richiesto la cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario, prima del 15 agosto (entrata in vigore del decreto agosto stesso) oppure in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza sia prima 13 luglio. Sono ricompresi anche trattamenti che vengono poi utilizzati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Inoltre, per fruire dell’esonero contributi Inps, è necessario rinunciare a ulteriori settimane di cassa integrazione per covid previste dal decreto agosto, visto che una misura è alternativa all’altra e incentiva gli stessi datori di lavoro a non ricorrere a ulteriori regimi di integrazione salariale. Chi accede all’esonero dei contributi, quindi, non potrà più chiedere la cig.

Nello specifico, si tratta di un esonero del versamento dei contributi Inps a carico del datore di lavoro in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. Si può godere dell’esonero massimo per 4 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione, inoltre, non si può applicare a:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • contributi ai Fondi di solidarietà;
  • contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account