Se la temperatura sale oltre i 35° centigradi, che siano essi effettivi o percepiti, le imprese possono chiedere all'Inps il riconoscimento della cassa integrazione. Si tratta di una misura volta a prevenire le patologie da stress termico. In merito, l'Inps e l'Inail hanno pubblicato le linee guida e indicato quali sono i mestieri a rischio.
Via libera dunque alla cassa integrazione per il caldo eccessivo. Come chiarito tramite un comunicato dai due istituti, che hanno reso note le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di temperature elevate, "le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature 'percepite'".
Ma quali sono le patologie da stress termico per prevenire le quali si può ricorrere alla cassa integrazione? L'Inail ha sottolineato che tra le patologie da calore rientrano i crampi, la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache e l'innalzamento della temperatura corporea oltre i 40°.
L'Inail ha poi chiarito che "compito del datore di lavoro è individuare procedure specifiche per attuare le misure più efficaci, a partire dalla scelta di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo. Fondamentale è la formazione dei lavoratori, e, tra le strategie, è importante considerare l'importanza dell’idratazione, di un abbigliamento adeguato, della riorganizzazione dei turni di lavoro e della possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause".
Cassa integrazione per il caldo, la nota Inps con i mestieri a rischio
Con la nota è stato precisato che la causale "eventi meteo" è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
In particolare, sono considerate "elevate" le temperature superiori ai 35° centigradi, ma anche temperature inferiori ai 35° centigradi possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, considerando che bisogna valutare non solo le temperature registrate dai bollettini meteo, ma anche a quelle percepite.
Le tipologie di lavori interessate dalla misura sono ad esempio:
i lavori di stesura del manto stradale,
i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni,
le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione,
tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
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