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Cambio di residenza, come fare e perché è importante
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La residenza in un’abitazione è molto importante. E’ necessaria, ad esempio, per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Ma anche per beneficiare dell’esenzione Imu. Vediamo, dunque, come funziona il cambio di residenza.

Cambio di residenza, come fare

La domanda per il cambio di residenza può essere scaricata dal sito internet istituzionale del proprio comune. Una volta compilata la si deve inviare tramite raccomandata a/r, fax o per via telematica all’Anagrafe comunale del nuovo comune di residenza entro 20 giorni dal trasferimento. In alternativa, ci si può recare presso l’Ufficio Anagrafe del nuovo comune di residenza e compilare la dichiarazione, sempre entro 20 giorni da quando si è residenti nella nuova abitazione.

Per comunicare il cambio di residenza, dunque, è sufficiente recarsi all’Anagrafe del comune dove si trova la nuova abitazione e rendere noto il trasferimento che viene poi comunicato al comune di provenienza.

Cambio di residenza, tempi

Il decreto semplificazioni (D. L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012) ha introdotto il cambio di residenza in tempo reale, che ha reso la procedura più semplice e veloce.

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

Residenza e bonus prima casa

Per poter usufruire del bonus prima casa, oltre al requisito oggettivo (deve trattarsi di abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9), è necessaria la residenza nel comune dove si acquista l’immobile agevolato (in mancanza, la residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto); bisogna non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite; c’è poi il requisito della non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa ed è quello sul quale è intervenuto il legislatore, consentendo sostanzialmente di spostare anche all'anno successivo dal nuovo acquisto la realizzazione di questo requisito.

Di recente, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha stabilito che per poter usufruire del bonus prima casa è necessario non solo avere la residenza anagrafica nell’immobile, ma anche dimorarvi abitualmente. I giudici di appello hanno affermato che un’abitazione posseduta dal contribuente può e deve essere ritenuta principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari.

Residenza ed esenzione Imu

Non tutti i proprietari di un immobile sono tenuti a effettuare i versamenti di Imu e Tasi. La normativa generale sull’Imu e sulla Tasi, infatti, prevede che non si paghino le imposte sull'abitazione principale. Se però si ha un immobile di proprietà e la residenza è indicata in un’altra abitazione, bisogna pagare l’Imu.

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1 Commenti:

Fabio
23 Novembre 2018, 15:55

Mi sembra inutilmente complicato: per esempio, qui a Bologna basta inviare una normalissima email all'ufficio anagrafe (il sito web comunale precisa quali documenti allegare e quali informazioni indicare)

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